La Guardia Particolare Giurata – Le reali finalità professionali e gli spazi di intervento

Durante le mie attività formative ed anche confrontandomi con gli addetti ai lavori, spesso rilevo che molti non hanno ben chiaro quali siano le reali finalità operative e le corrette modalità di intervento delle Guardie Particolari Giurate. Vale a dire: qual è il fine ultimo del lavoro della GPG in servizio, ad esempio, davanti ad una banca? Può usare l’arma ed eventualmente in quali circostanze? Può intervenire in caso di reato? Può procedere ad un arresto? Tutte domande che spesso restano senza risposta o, peggio, ottengono risposte clamorosamente errate. Proverò a fare un po’ di chiarezza.

Le corrette finalità operative delle GPG sono spiegate in modo chiaro ed esaustivo nell’art. 133 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che recita testualmente: “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Pertanto tutto si concentra su due termini che non possono lasciare spazio a dubbi: la GPG deve custodire e vigilare beni mobili ed immobili.

Questo assunto ci fa subito considerare un paio di circostanze:

  • i termini “custodire e vigilare” ci fanno comprendere che l’attività della GPG è finalizzata esclusivamente alla prevenzione dei reati attraverso un efficace atteggiamento deterrente. L’effetto deterrente viene posto in essere in molti modi: il rispetto scrupoloso delle procedure operative, l’uniforme indossata in modo impeccabile, l’atteggiamento professionale durante il servizio. E’ da escludersi, pertanto, qualsiasi comportamento improntato ad una attività di tipo repressivo nei confronti di chi commette il reato.
  • la precisazione “…di proprietà mobiliari od immobiliari…” chiarisce inequivocabilmente che dalle attività di vigilanza e custodia espletate dalle GPG sono escluse le persone fisiche. La cosiddetta “scorta alle persone”, infatti, possono porla in essere esclusivamente personale appartenente alle Forze dell’Ordine.

Dunque, tornando all’esempio della GPG in servizio antirapina davanti ad un istituto di credito, il fine ultimo della sua attività non è quella di sventare una eventuale rapina ai danni dell’obiettivo vigilato intervenendo attivamente in prima persona, bensì quella di far desistere coloro i quali avessero in animo intenzioni del genere.

Tenterò di essere più chiaro. Una rapina nei confronti di un istituto di credito, così come qualsiasi altro reato del genere, deve essere necessariamente pianificato anche dai malviventi meno esperti. Questa pianificazione deve prevedere necessariamente dei sopralluoghi presso i vari obiettivi prescelti al fine di individuare quello sulla carta più abbordabile. Ovviamente tra i principali parametri oggetto di valutazione vi è certamente il comportamento della eventuale GPG in servizio alla quale, qualora svolga la propria attività con il giusto scrupolo, questa fase propedeutica del reato non deve sfuggire.

Pertanto è assolutamente comprovato che maggiore sarà lo scrupolo con il quale la GPG espleterà il proprio servizio e minore sarà il rischio che venga perpetrato un reato ai danni dell’obiettivo vigilato e, di conseguenza, minore sarà anche il rischio per la propria incolumità fisica.

Questo atteggiamento finalizzato esclusivamente ad un efficace effetto deterrente è assolutamente valido per tutti i servizi di vigilanza, anche per quelli apparentemente più “operativi”. Lo stesso servizio di “pronto intervento di allarme”, che consiste sostanzialmente nell’intervenire con la pattuglia presso un obiettivo ove vi è una segnalazione di allarme in corso, non ha affatto come scopo l’intercettazione di chi commette il reato al fine di assicurarlo alla giustizia. Il servizio di “pronto intervento su allarme” ha lo scopo di interrompere l’eventuale attività criminale palesando la presenza di una pattuglia presso l’obiettivo nel minor tempo possibile. Ciò è confermato anche dal fatto che le pattuglie e tutti i mezzi in servizio presso gli Istituti di Vigilanza non hanno alcuna deroga circa il rispetto del Codice della Strada.

Pertanto qualsiasi sia il servizio di vigilanza, la GPG, ogniqualvolta abbia il ragionevole dubbio che proseguire nella sua attività vorrebbe dire mettere a rischio la propria incolumità, deve mettersi al sicuro ed allertare le Forze dell’Ordine.

Dato per assodato questo concetto, qualcuno potrebbe porsi il seguente quesito: ma se l’attività della GPG è esclusivamente a carattere preventivo, per quale ragione è previsto che sia armata e dotata di un porto d’armi che le consente di portare con sé l’arma sia in servizio che fuori servizio, sia in uniforme che in borghese?

E’ una domanda un po’ miope ma alla quale diamo subito un’esauriente risposta.

Nonostante sia finalmente chiara l’effettiva finalità dell’attività della GPG, possono tuttavia verificarsi circostanze per le quali, suo malgrado, la GPG è comunque costretta a difendersi. Vi sono situazioni operative per le quali la GPG può non rendersi conto in anticipo del rischio imminente e si trova quindi costretta a fronteggiarlo.

Faccio un esempio banale ma calzante: se durante un normale giro di controllo all’interno di un edificio una GPG si rende conto che dietro la porta di una stanza che deve ispezionare vi sono degli intrusi poiché ne ha udito i rumori, deve mettersi in sicurezza ed informare la Centrale Operativa e le Forze dell’Ordine. Tuttavia può anche accadere che la GPG non si renda conto della presenza degli intrusi e che, pertanto, apra la porta: gli scenari che si possono configurare possono essere diversi e la GPG potrebbe avere la necessità inderogabile di difendersi. In che modo? Nei modi previsti dalla Legge che vado a spiegare.

Sono diversi gli articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale che la GPG ha necessità di conoscere al fine di espletare correttamente il proprio servizio senza correre il rischio di incappare in errori che potrebbero pregiudicare la sua posizione anche dal punto di vista penale.

La norma di riferimento che consente alla GPG (e a qualsiasi cittadino) di potersi legittimamente difendere è l’art. 52 del Codice Penale. Questo articolo fa parte di una serie di articoli (artt. dal 50 al 54 c.p.) definiti “Cause di giustificazione”, ossia circostanze previste dalla Legge che ad una prima impressione possono apparire reati ma se configurati secondo le previsioni delle suddette norme non sono reati ma fatti.

L’art. 52 c.p., denominato “Difesa legittima” recita testualmente: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

Al fine di semplificare e far comprendere meglio l’essenza di questa norma, si può affermare che per poter invocare la “Difesa legittima”, devono essere presenti 5 elementi fondamentali (anche qualora ne mancasse uno solo, la difesa legittima non si può invocare):

  1. costrizione fisica: non si hanno vie di fuga che, diversamente, andrebbero percorse anziché tentare la reazione;
  2. necessità di difendere un diritto proprio o altrui: allorquando si è costretti a difendere un diritto irrinunciabile (ad es. la vita) proprio o altrui;
  3. pericolo attuale: la reazione deve essere contestuale alla minaccia e non successiva;
  4. offesa ingiusta: la minaccia deve essere portata ingiustamente (ad es. a scopo di rapina);
  5. proporzionalità tra difesa ed offesa: è questo l’elemento più controverso non particolarmente chiaro spesso nemmeno agli addetti ai lavori. La proporzionalità tra offesa e difesa non è da intendersi negli strumenti a disposizione dell’offendente e quelli a disposizione del difendente (bastone contro bastone, coltello contro coltello, pistola contro pistola) ma nel bene messo a repentaglio. Un coltello puntato alla gola mette certamente a repentaglio la vita ed una ipotetica reazione con una pistola (fermi gli altri 4 elementi) è certamente da considerarsi congrua. Per la stessa ragione, ad esempio, non è possibile utilizzare una pistola nei confronti di un individuo intento a rubare un’autovettura: il bene messo a repentaglio dal ladro è una autovettura, il bene messo a repentaglio da colui che reagisce è la vita. Lo squilibrio appare lampante.

Il problema della difesa legittima, come in tutte le questioni forensi, è innanzitutto quello di essere in grado di interpretare correttamente ed istantaneamente la norma e poi (problema non certo minore) quello di poter dimostrare quanto si afferma.

Un’altra circostanza non chiara e spesso motivo di gravi errori da parte delle GPG è quella legata alla possibilità di effettuare un arresto applicando, se del caso, le manette all’arrestato.

Anche in questo caso, per sciogliere qualsiasi dubbio, ci viene in soccorso la Legge.

Gli articoli di riferimento a riguardo sono gli artt. 382 e 383 c.p.p. (“Stato di flagranza” e “Facoltà di arresto da parte dei privati”).

Prima di trascrivere testualmente ed analizzare gli articoli richiamati, è possibile anticipare che chiunque ha la facoltà procedere ad un arresto in flagranza di reato per quei reati procedibili d’ufficio.

Occorre innanzitutto comprendere cosa si intende per reato in flagranza ed ecco di seguito il relativo art. 382 del c.p.p.: È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Nel
reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.”.

Pertanto lo stato di flagranza è presente non soltanto nel momento in cui viene commesso il reato ma può durare nel tempo se l’autore del reato è inseguito e se vengono rinvenute presso di lui, anche successivamente, tracce relative al reato precedentemente commesso.

L’art. 383 c.p.p. recita testualmente: Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il
corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”.

I delitti perseguibili d’ufficio sono tutti quelli che prevedono una pena nel minimo non inferiore a 5 anni di reclusione; per praticità, sono procedibili d’ufficio tutti quei reati che vanno dal furto aggravato in poi. Dunque in presenza di detti reati in flagranza ogni persona (ivi compresa, ovviamente, la GPG) può procedere all’arresto e poi consegnare, senza ritardo, l’arrestato ed eventuali prove a suo carico alle Forze dell’Ordine.

Ferme queste norme, occorre rammentare che il dovere istituzionale della GPG è quello di custodire e vigilare beni mobili ed immobili. La Legge, come abbiamo visto, consente anche spazi di intervento diversi. E’ fondamentale però conoscere bene le norme e ricordare che la responsabilità penale è sempre personale.

A cura di: Andrea Bucci

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