Le novità apportate dal D.Lgs. 104/2018 in materia di armi

Il D.Lgs. n. 104/2018 attua la direttiva europea n. 2017/853 con l’obiettivo di creare un sistema di maggiore controllo e tracciabilità delle armi in circolazione attraverso la creazione di una piattaforma informatica che consente lo scambio dei dati tra i paesi dell’Unione Europea. Le novità più importanti sono le seguenti:

  • Il divieto delle armi camuffate;
  • l’obbligo di tenuta di registri per operatori e fabbricanti;
  • la riduzione a cinque anni delle licenze per il tiro a volo e da caccia;
  • le comunicazioni in caso di trasporto e detenzione;
  • il certificato medico obbligatorio per chi detiene armi senza licenza;
  • la marcatura;
  • la compravendita a distanza;
  • la semplificazione della tracciabilità.

Decreto armi: ambito di applicazione

Il decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018 attua la direttiva (UE) n. 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e integra la disciplina sul controllo dell’acquisizione e detenzione di armi ad eccezione di quelle in dotazione di Forze Armate, Polizia, Enti governativi e dei materiali di armamento.

Armi: finalità della direttiva europea

L’obiettivo della direttiva europea è di armonizzare le regole di circolazione delle armi da fuoco e delle parti che le compongono all’interno dell’Unione, imponendo agli Stati membri di applicare cautele specifiche.

La direttiva prevede:

  • la marcatura delle armi in circolazione all’interno dei paesi Europei;
  • l’istituzione di una piattaforma informatica per consentire agli Stati membri di scambiarsi informazioni;
  • controlli più pregnanti in fase di acquisizione e detenzione delle armi;
  • l’armonizzazione della durata delle autorizzazioni;
  • la ridefinizione delle categorie delle armi in A, B e C, con relativa modifica dei criteri di acquisizione e detenzione.

Sono escluse dalla normativa le armi storiche ad avancarica a colpo singolo che richiedono, dopo ogni sparo, la ricarica manuale della munizione nella canna.

Le principali novità del decreto armi:

Vietate le armi camuffate

Nel novellare l’art 1 bis del D.Lgs. n. 527/1992 contenente definizioni importanti in materia di armi, per rendere uniforme la disciplina italiana a quella europea, il decreto 104 ridefinisce il significato di alcuni termini e introduce la nozione di “arma camuffata” ovvero qualsiasi arma trasformata in modo da assumere esteriormente le sembianze di un altro oggetto, vietandole.

Obbligo di tenuta del registro per operatori e fabbricanti

Nel modificare diversi articoli del testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 si prevede la possibilità per chi fabbrica armi di rottamare le parti di quelle non ancora immesse in commercio, con l’obbligo di registrare tali operazioni, nel rispetto della normativa europea incentrata su un controllo più attento e una maggiore tracciabilità delle armi attraverso la conoscenza delle date di costruzione e distruzione delle stesse. Obbligo di tenuta del registro anche per l’operatore che ha la materiale disponibilità di armi e munizioni.

Obbligo di comunicazione in caso di trasporto e detenzione

Per il trasporto di armi tra soggetti muniti di licenza è previsto l’obbligo di comunicazione, 48 ore prima di tale operazione, all’Autorità di pubblica sicurezza, anche via PEC. La comunicazione deve accompagnare le armi durante il trasporto. Chi detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve denunciarlo entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in assenza, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri o per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio via PEC. La denuncia è necessaria anche per i soli caricatori con più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 per le armi corte (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 2 co. 2 legge 110/1975);

Certificato medico per chi detiene armi senza licenza

Chi detiene armi comuni da sparo senza licenza di porto d’armi, tranne coloro che sono a ciò autorizzati dalla legge e i collezionisti di armi antiche, deve presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, testo unico di pubblica sicurezza. Se il detentore è titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa se non è stata rinnovata. In mancanza di presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate. La licenza può essere ricusata ai soggetti condannati per i reati di cui al primo comma art 43 R.D 773/1931 (delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; violenza o resistenza all’autorità; per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi) qualora sia intervenuta la riabilitazione.

Durata della licenza

La licenza, secondo le nuove disposizioni, ha durata di cinque anni a partire dalla data del rilascio e può essere revocata dal Questore nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

Armi comuni da sparo e da collezione

L’art. 5 modifica la legge n. 110/1975 introducendo delle novità sulle armi comuni e raddoppiando il numero delle armi che si possono detenere per uso sportivo. Fermo restando il divieto di detenere le munizioni delle armi da collezione, il titolare della licenza “può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi (…) per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto.”

Marcatura delle armi

Per un maggiore controllo delle armi l’art. 5 prevede che sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica (…) contenente, tra l’altro “il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello (…) e il marchio del produttore.”

Rottamazione delle armi

Si introduce la possibilità di rottamare le armi, le loro parti e le relative munizioni o “la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura (…) previo versamento al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.”

Tracciabilità armi e munizioni

La tracciabilità prevede un sistema di registrazione e conservazione per trenta anni dalla distruzione, per ogni arma da fuoco, del tipo, marca, modello, calibro, matricola, marcatura e dati identificativi del fornitore, dell’acquirente o del detentore e, in casi particolari, delle munizioni.

Compravendita armi comuni per corrispondenza o con contratto a distanza

Si consente la compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o con contratto a distanza se l’acquirente è autorizzato all’esercizio di attività industriali o commerciali in materia di armi o “se privo delle predette autorizzazioni, provvede al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle dovute licenze. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario”. Multe in caso di violazione.

Divieto attività venatoria con determinate armi

Fermo restando il divieto d’impiegare armi della categoria A, non è consentita l’attività venatoria con l’uso del fucile considerato arma semiautomatica somigliante ad un’arma da fuoco automatica di cui alla categoria B “nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.”

Licenza per porto fucile da caccia

La licenza di porto di fucile da caccia ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa domanda del titolare corredata da certificato medico d’idoneità non anteriore a tre mesi.

Indicazione delle munizioni massime consentite

Nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta che permettono l’acquisto di armi si deve indicare il numero massimo di munizioni che è consentito acquistare per il periodo di validità del titolo. Dal computo sono escluse le munizioni acquistate presso i poligoni dell’Unione Italiana Tiro a Segno e ivi utilizzate immediatamente.

Verifica di conformità

La verifica di conformità delle armi eseguita dal Banco Nazionale di Prova deve accertare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. Regole particolari per certificare l’energia cinetica degli strumenti ad aria compressa.

Semplificazione tracciabilità

Per assicurare standard uniformi di controllo delle armi e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli Stati membri dell’Unione europea, è istituito un sistema informatico per la tracciabilità contenente:

  • per le armi da fuoco: tipo, marca, modello, calibro, matricola, marcatura su telaio o fusto o parte dell’arma, più altri dati se presenti;
  • dati identificativi di fornitori, acquirenti, detentori;
  • operazioni eseguite sull’arma e data in cui sono state effettuate, prezzo, estremi del titolo abilitativo all’acquisto e, se si tratta di persona fisica diversa dall’imprenditore, il luogo di residenza; – dati relativi a operazioni di trasformazione o modifica irreversibile dell’arma da fuoco che ne hanno determinato un cambiamento della categoria o della sottocategoria, comprese la disattivazione o la distruzione certificate e la data di tali operazioni;
  • regole particolari per le munizioni, le armi diverse dalle quelle da fuoco e per quelle di modesta capacità offensiva.

La raccolta, la modifica e la consultazione dei dati delle operazioni su armi vedono coinvolti gli uffici locali di pubblica Sicurezza, i comandi dell’Arma dei Carabinieri, le Questure, le Forze di polizia, il personale dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso le Prefetture. Il trattamento delle informazioni raccolte avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia.

Articolo a cura di Andrea Bucci

Profilo Autore

Direzione Tecnica Nazionale presso Security.it Srl

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