Chi è un lavoratore autonomo e cosa può fare nella propria attività lavorativa?

Il lavoro autonomo si contraddistingue per la sua assenza di subordinazione rispetto a un datore di lavoro.

Spesso, tuttavia, non è sempre semplice distinguere le varie forme di rapporto e può succedere che certi tipi di attività (dipendenti) vengano fatte passare per autonome da quello che è, nei fatti, il datore di lavoro. Il motivo è semplice: il lavoro dipendente obbliga il datore di lavoro a tutta una serie di tutele, anche di tipo economico. Inoltre, in questa forma di attività la tassazione è a carico del titolare dell’azienda che ha assunto i lavoratori.

Ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, è un lavoratore autonomo colui che presta un’opera o fornisce un servizio in proprio, senza che esista un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro. Gli ambiti di applicazione di questo tipo di attività sono molto vasti e riguardano tanti settori: dal commercio all’artigianato alle libere professioni, sono esclusi solo coloro che svolgono attività imprenditoriali. In genere, il lavoro autonomo viene svolto in regime di partita IVA: ciò significa che la prestazione lavorativa viene assoggettata all’imposta sul valore aggiunto nell’aliquota corrente.

Perché un’attività sia considerata autonoma deve assolvere a determinati requisiti:

  • dev’essere un’attività svolta dietro compenso da parte del committente;
  • non deve sussistere un rapporto di subordinazione con il committente;
  • deve essere svolta prevalentemente in proprio;
  • il committente non deve avere il coordinamento dei lavori.

Tutto ciò ha il fine di evitare che i lavoratori che, di fatto, sono dipendenti vengano indotti dal datore di lavoro ad aprire una falsa partita IVA per non riconoscergli diritti che sono garantiti per legge ai dipendenti.

Il lavoro autonomo occasionale è un tipo di attività che viene svolta saltuariamente. Proprio per il fatto di non essere continuativo nel tempo, tale lavoro può essere praticato anche da chi ha una attività di impresa o un altro impiego come dipendente o come autonomo. Come per gli altri lavoratori autonomi, quindi, l’attività deve essere svolta secondo i requisiti già descritti, oltre al fatto di essere saltuaria.

Parlando di lavoro autonomo, ci si riferisce a tutte quelle figure professionali che progettano, organizzano e realizzano in autonomia il proprio lavoro.

È il libero professionista o l’imprenditore che prende le decisioni e struttura personalmente la propria attività lavorativa.

È possibile individuare alcune categorie di lavoratori autonomi che hanno caratteristiche peculiari:

  • l’imprenditore: colui che svolge un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e a tal scopo utilizza il lavoro di lavoratori dipendenti e appropriati mezzi di produzione;
  • l’artigiano: colui che conduce personalmente, in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, svolgendo inoltre il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • il libero professionista: colui che svolge un’attività lavorativa altamente qualificata di tipo intellettuale e che ha acquisito una competenza specializzata seguendo un corso di studi lungo e orientato specificatamente a tale scopo. È per lo più laureato e generalmente iscritto a un albo, ordine, registro o elenco riconosciuto; sono liberi professionisti, ad esempio, consulenti del lavoro, avvocati, architetti, commercialisti, ecc.;
  • il socio di cooperativa: colui che si associa con altre persone e dà vita a un’impresa – chiamata società cooperativa – con uno scopo mutualistico, cioè con lo scopo di ottenere un vantaggio comune rispetto all’alternativa di agire ciascuno per proprio conto;
  • l’agente e il rappresentante di commercio: si tratta di un lavoratore autonomo che viene incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. Poiché deve raggiungere un risultato e assumersi il relativo rischio, è libero nella scelta della clientela nell’ambito della zona assegnatagli e può adottare i metodi di lavoro che ritiene più adeguati.

Oggi più che mai il lavoro autonomo è una risorsa particolarmente importante, soprattutto, per il settore delle costruzioni.

La crisi economica ha eliminato quasi del tutto le imprese edili, trasformandole, spesso, in piccole aziende con pochi lavoratori dipendenti o ditte individuali senza dipendenti.

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs 81/08, il lavoratore autonomo è quella “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Il lavoratore autonomo è una “ditta o impresa”, ovvero un soggetto che può esercitare un’attività economica “individuale”, “senza dipendenti” nell’eccezione più ampia della parola, includendovi soci o collaboratori di qualsiasi natura, anche familiari.

La ditta individuale senza dipendenti identificata in tal modo nel lavoratore autonomo si distingue nettamente dall’impresa affidataria e dall’impresa esecutrice, così come definite dal D.Lgs. 81/08.

Il lavoratore autonomo così identificato deve possedere – pur limitati e differenti rispetto alle imprese affidatarie ed esecutrici – requisiti di idoneità tecnico-professionale, accertati dal committente e dall’impresa affidataria mediante l’acquisizione di:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documenti specifici attestanti la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Al lavoratore autonomo, individuato come persona fisica che partecipa alla realizzazione di un opera senza vincolo di subordinazione, possono essere affidate solo piccole opere mediante la stipula di contratti d’opera con il committente o impresa affidataria, previa verifica del processo dei requisiti di idoneità tecnico professionale stabiliti dalla legge in relazione ai lavori da eseguire.

Inoltre, lo stesso “lavoratore autonomo” non potrà essere collaboratore di altri lavoratori autonomi o di lavoratori dipendenti, altrimenti perderebbe lo status di lavoratore autonomo, dovendo soggiacere a condizioni imposte da altri.

Tale condizione di ditta individuale senza dipendenti nel ruolo di impresa affidataria lascia perplessi, in relazione alla sua capacità di adempiere correttamente agli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

In tale evenienza, dovendo attuare gli obblighi di cui al citato articolo 97 del D.Lgs. 81/08, la stessa ditta deve verificare le condizioni di sicurezza in cantiere e la corretta applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC. L’attuazione di tali obblighi richiede a chi debba adempierli una forte presenza in cantiere, di norma difficilmente assicurata da un’unica persona.

I lavoratori autonomi, qualora siano inseriti nell’organizzazione dell’impresa, non godono delle misure di prevenzione previste per legge tipiche del lavoratore dipendente (informazione, formazione specifica, sorveglianza sanitaria, ecc.)

L’estrema flessibilità di questa tipologia di lavoro e il suo utilizzo in realtà produttive di grosse dimensioni comporta, in ogni caso, problematiche che non andrebbero affrontate unicamente sotto il profilo delle sanzioni per l’abuso di forme contrattuali.

In sostanza si determina così un vuoto prevenzionistico nel cantiere, che indebolisce la corretta organizzazione e gestione del lavoro sotto il profilo antinfortunistico e di tutela della sicurezza delle persone al lavoro.

 

Articolo a cura di Bartolomeo Dragano

Profilo Autore

Dopo aver maturato importanti esperienze prevenzionistiche in diverse tipologie di attività pubbliche e private, svolge funzioni di responsabile di Sicurezza, Igiene Alimentare, Ambientale, Antincendio e Responsabile di Progetti Formativi in diverse strutture lavorative.

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