Impiego di droni a supporto operativo delle Forze di Polizia: aspetti di security e di privacy

Prima di addentrarci nell’aspetto normativo che regola l’ecosistema dei droni, con particolare riferimento al loro utilizzo da parte delle Forze dell’Ordine, è necessario effettuare una precisazione circa i vari acronimi che si possono incontrare quando si esplora tale argomento.

Un APR è un Aeromobile a Pilotaggio Remoto ed è comunemente identificato come drone, senza ulteriori accessori; è sostanzialmente l’apparecchio che si alza in volo. Un SAPR è un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto e include, dunque, tutti gli elementi utili ad effettuare le diverse operazioni, come ad esempio il comando per il controllo. Entrambe le modalità menzionate non riguardano fini ricreativi e sportivi, per i quali è più opportuna la definizione di aeromodello.

Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico che ha coinvolto gli APR, e più in generale i SAPR, ha amplificato l’interesse verso tali velivoli al punto che non vengono più considerati solo degli apparecchi ludici, ma strumenti sofisticati e appositamente progettati anche per fini di importanza strategica: dal controllo di infrastrutture critiche alle operazioni di primo soccorso, alle ispezioni di luoghi sensibili.

Visto il notevole successo dei dispositivi, anche le Forze dell’Ordine hanno correttamente avviato processi di sperimentazione nell’utilizzo di droni per le operazioni di controllo del territorio. Tali attività, finora, hanno richiesto l’utilizzo di velivoli, quali principalmente elicotteri, che però risultano essere risorse economicamente dispendiose per l’Amministrazione e spesso non sono in grado di assicurare la copertura totale del territorio rispetto al moltiplicarsi delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

L’ecosistema dei droni si è rivelato, dunque, essere particolarmente vantaggioso poiché riesce a combinare il risparmio economico ottenuto dalla gestione e dalla conduzione sicuramente più agevole con la possibilità di una copertura sufficientemente ampia – sia in termini numerici sia in termini di eterogeneità – delle operazioni realizzabili. I servizi di Polizia hanno prontamente adottato l’evoluzione tecnologica offerta dai droni utilizzandoli in diverse occasioni, fra le più importanti ricordiamo l’utilizzo a febbraio 2017 durante il 67° Festival della canzone italiana di Sanremo e, nel mese di marzo dello stesso anno, durante il G7.

L’ente che in Italia si occupa di adottare continuamente provvedimenti per disciplinare ed aggiornare tutti gli aspetti della normativa per l’utilizzo è l’ENAC, sin dal 2013. La versione aggiornata dell’intero regolamento risale al 21 maggio 2018 con l’emendamento n° 4 e definisce il quadro delle norme già all’art. 1, co. 1: “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia”.

Il regolamento nello specifico tiene conto delle:

  • caratteristiche tecniche e operative degli APR,
  • modalità di occupazione dello spazio aereo,
  • capacità di gestione dell’operatore e della qualificazione dei piloti di tali mezzi.

Come già accennato, in passato esisteva una semplice distinzione tra droni utilizzati per scopi ludici, ovvero quelli impegnati in mere attività ricreative svolte con piccoli velivoli giocattolo, e quelli utilizzati per operazioni di tipo professionale che prevedono la condivisione dello spazio aereo con altri velivoli con pilota e passeggeri a bordo. L’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia ha classificato aeromodelli e droni sotto la medesima sigla UA: Unmanned Aircraft.

Di seguito, dunque, si analizza sinteticamente la regolamentazione interna sull’utilizzo dei droni civili e quella sull’impiego dei droni da parte delle FF.OO.

L’ENAC stabilisce normative differenti in base al diverso peso del SAPR ed ha individuato diverse fasce:

  1. SAPR c.d. inoffensivi (minori o uguali di 300 g),
  2. SAPR compresi tra i 0,3 kg e i 2 kg,
  3. SAPR compresi tra i 2 kg e i 25 kg,
  4. SAPR maggiori di 25 kg.

I SAPR possono essere utilizzati per due tipologie di operazioni differenti:

  1. Operazioni specializzate non critiche
  2. Operazioni specializzate critiche

Per il secondo caso è necessario richiedere autorizzazione all’ENAC.

Un’ulteriore particolarità si basa sulla capacità del pilota di avere o meno il costante controllo visivo dell’APR, pertanto distinguiamo:

  • Operazioni VLOS (Visual Line of Sight): il contatto con il velivolo è diretto;
  • Operazioni EVLOS (Extended Visual Line of Sight): il controllo diretto visivo del velivolo avviene con metodi alternativi (stazioni di pilotaggio supplementari);
  • Operazioni BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): tali operazioni necessitano di sistemi e procedure specialistiche approvate dall’ENAC in quanto sono condotte a distanze tali da non consentire al pilota di rimanere in contatto visivo diretto con il mezzo.

Inoltre, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. Gli APR siano registrati presso l’ENAC;
  2. Sul velivolo e sulla stazione di pilotaggio sia apposte una targhetta con i dati identificativi del velivolo;
  3. Il pilota deve avere la maggiore età e deve avere conseguito una Licenza o un attestato di pilota presso centri autorizzati ENAC, con validità quinquennale;
  4. Obbligo di informare, entro 60 minuti, l’Autorità Nazionale per la Sicurezza del Volo in caso di incidente aereo.

In caso di violazione, e quindi di mancato rispetto del Regolamento da parte del pilota, sono previste sanzioni molto severe di natura amministrativa e/o penale nonché la sospensione della validità della licenza o attestato di pilotaggio da uno a dodici mesi fino alla revoca della stessa, ovviamente a seconda della gravità della violazione.

L’efficacia di questa normativa presuppone, quantomeno, un attento ed accurato controllo del territorio da parte delle Autorità competenti al fine di reprimere tempestivamente tutte quelle attività non autorizzate che sono sempre più frequenti anche a causa della crescente diffusione dei droni sul mercato.

Secondo il diritto internazionale e nello specifico all’interno della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, l’art. 3 statuisce il “diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza degli individui”. A tal proposito, ogni Stato ha il dovere morale e giuridico di esercitare i propri diritti e finalità, dunque anche mediante l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto qualora necessario. Tutto questo deve avvenire senza privare ingiustamente le persone della vita, dei loro altri diritti o libertà. Ad ogni modo, però, ha il dovere di proteggere la popolazione da azioni dolose o colpose da parte di soggetti terzi. Tutti questi doveri rientrano nel campo della security, definita come la prevenzione e la protezione da minacce interne (es. criminalità organizzata o comune) e/o da minacce esterne (es. attacchi armati ad opera di soggetti non statali), ma anche in termini di privacy (Regolamento UE 2016/679, noto anche come GDPR).

Analizzando più da vicino il tema della security notiamo che da un punto di vista normativo, il sistema penale italiano, di default, mira a garantire la protezione degli individui e del territorio dalle diverse fattispecie delittuose. A tal proposito, il nostro Paese ha adottato una serie di ulteriori norme volte al contrasto del terrorismo internazionale, presupposto fondamentale questo, per l’impiego di SAPR in attività di pubblica sicurezza e prevenzione dei reati. Tale disposizione, è regolata dalla Legge del 17 aprile 2015 n.43 più nota come decreto “antiterrorismo”. L’art. 5, co. 3-sexies, stabilisce a tal proposito:

“Fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione e dall’Unione Europea, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione di reati di criminalità organizzata e ambientale”.

Alla luce di tale norma, alle forze di polizia, dunque, è consentito di poter svolgere attività investigative finalizzate alla prevenzione, controllo, accertamento e repressione di condotte criminali potendo utilizzare gli aeromobili a pilotaggio remoto. Questo sarà possibile per tutte quelle operazioni che, richiedono un particolare impegno operativo concernente controlli ordinari e straordinari del territorio, al fine di garantire una maggiore sicurezza pubblica. L’obiettivo resta quello di ottimizzare al massimo le risorse senza tralasciare aspetto alcuno: dall’Ordine Pubblico, al controllo del territorio, alla mera attività investigativa.

Il decreto “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto” disciplina le modalità di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso alle Forze di polizia ed è costituito da 17 articoli.

Questa disposizione fa spesso riferimento al Regolamento ENAC, fermo restando le diverse applicabilità e l’organo competente a disporre l’uso in relazione alle specifiche finalità, ma anche alla normativa vigente in ambito militare, laddove viene consentita l’iscrizione degli APR nel registro degli aeromobili militari (vedi art. 744-745-746-747 Codice della Navigazione che classificano gli aeromobili ad uso militare).

Con riferimento alle attività di pilotaggio è possibile individuare, all’art. 8 commi 1 e 2, alcune differenze rispetto al quadro fornito da ENAC:

Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale munito di licenza/brevetto militare di pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il personale militare dalle disposizioni di cui all’art. 248 del Codice dell’ordinamento militare.

Il pilotaggio degli APR di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare consente la conduzione di APR di analoga classe.

Come è lecito aspettarsi, alle Forze di Polizia è attribuita indipendenza ed autonomia nelle operazioni, come riportato all’art. 9, comma 2:

Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.

e per i quali l’art. 10, comma 1, specifica che:

a ciascuna delle persone cui è affidato il pilotaggio è consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile

le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante contatto visivo senza l’ausilio di dispositivi ottici, in un volume di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona cui è affidata la conduzione dell’aeromobile.

Il comma 2 individua le soluzioni procedurali nel caso in cui non possono essere soddisfatti uno dei limiti precedentemente menzionati:

Ove l’ambiente non consenta di soddisfare anche uno dei limiti indicati nelle lettere a) e b), sempreché sia garantito il comando radio tra la stazione di controllo a terra e l’aeromobile, il controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti con soluzioni procedurali individuate dalle Forze di polizia che prevedano, alternativamente o congiuntamente:

  1. l’uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a consentire comunicazioni foniche in modalità full duplex tra gli stessi e chi conduce l’APR;
  2. l’impiego di più operatori con stazioni di controllo a terra in grado di porre in essere un passaggio di condotta dell’APR da una stazione remota ad una differente stazione remota.

Diversa è inoltre la disciplina delle operazioni con i droni in spazi aerei controllati o nelle zone di traffico aeroportuale, in particolar modo nelle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento, nelle quali si applicano le misure previste per gli aeromobili in servizio di pronto intervento di Polizia.

Tuttavia, nonostante questa disciplina sia ancora abbastanza vaga e superficiale, l’utilizzo degli APR da parte delle Forze di polizia rappresenta, allo stato attuale, una concreta realtà che solo fino a qualche anno fa sembrava essere ad uso esclusivo militare. Tutto ciò indica, contemporaneamente, la volontà di voler puntare su questi velivoli per garantire una maggiore sicurezza al Paese.

Dopo aver analizzato il tema della security si ritiene utile anche approfondire l’aspetto legato all’utilizzo dei droni in termini di privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato, infatti, una sezione del proprio sito all’utilizzo dei droni con particolare riferimento alla privacy. Nell’homepage compare un banner “Droni e privacy” che conduce principalmente ad un’infografica, curata dal Garante stesso, contenente una serie di consigli per rispettare la privacy quando si utilizza un drone. Viene richiamata in prima battuta la regolamentazione ENAC e sottolinea l’importanza di evitare, in caso di sorvolo di luogo pubblico con un drone dotato di fotocamera, di violare gli spazi personali degli individui (ovvero degli interessati). Le immagini memorizzate, inoltre, possono essere diffuse soltanto al verificarsi di precise condizioni.

La prima, importante, è quella di essere in possesso del consenso dei soggetti, il che pone il titolare delle immagini riprese nella migliore condizione di “tranquillità”. Un caso particolare che evita il possesso del consenso è connesso alla libera manifestazione del pensiero (ad esempio a fini giornalistici).

Una seconda condizione è la possibilità di diffondere le immagini se i soggetti non sono riconoscibili e ciò può avvenire principalmente in due occasioni: se la distanza fra gli individui e il drone è tale da non ricavare informazioni utili per risalire alle identità delle persone e se i volti vengono offuscati/oscurati tramite le opportune funzioni di sfocatura e di pixeling messe a disposizione dai software di editing.

Queste precisazioni sono valide non solo per l’identità delle persone, ma anche per i dati delle stesse come ad esempio gli indirizzi di casa o le targhe delle auto.

Naturalmente il sorvolo di spazi privati delle persone è vietato. Si precisa che è comunque possibile riprendere persone in scena di vita quotidiana sul suolo pubblico o privato se visibili ad occhio nudo dall’esterno; al contrario è illecito quando si adottano sistemi per superare gli ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui, ad esempio muri e recinzioni (diritto alla riservatezza).

Il Regolamento UE 2016/679 introduce due concetti fondamentali come il principio di privacy by design e privacy by default. Il primo richiama la necessità di incorporare il concetto di privacy a partire dalla fase di progettazione, mentre il secondo lo richiama per impostazione predefinita. Entrambi i concetti devono essere tenuti in considerazione dai produttori e dalle configurazioni dei droni.

Alle indicazioni finora espresse si affianca il Regolamento UE 2018/1139 “recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea” del quale si evidenzia il considerando (28):

“Le norme riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare il rispetto della riservatezza e della vita familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall’articolo 8 della Carta e dall’articolo 16 TFUE, e disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Appare quindi chiaro il quadro normativo definito per gli APR relativamente agli aspetti legati alla privacy.

In conclusione, dunque, gli APR rappresentano un’importante soluzione alle note problematiche di controllo del territorio e di intervento in situazioni legate a particolari eventi critici ed emergenziali.

Per approfondimenti:

 

Articolo a cura di Guido Ancona e Carmine Coscarella

Profilo Autore

Laureato in Giurisprudenza con Master nel settore della sicurezza. Esperienza nel campo della security, forensics/investigation.

Profilo Autore

Funzionario Informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni e con Master in “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica” (Università Sapienza), in corso Master in “Intelligence” (Università della Calabria).

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