Barriere di cemento nelle manifestazioni pubbliche – Normativa e spunti di riflessione

La Circolare del 7 giugno 2016, del Ministero dell’Interno, come è noto, individua e definisce gli aspetti di safety, intesi come i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, e gli aspetti di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative, in relazione all’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni pubbliche.

Tra le misure attinenti la security, nell’organizzazione di eventi o manifestazioni di pubblico spettacolo, dovranno essere accertate una serie di imprescindibili condizioni di sicurezza, pianificando adeguati servizi, tra i quali, la circolare ministeriale indica l’adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento e all’accesso degli spettatori.

Le Questure e le Prefetture, all’interno dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito dell’organizzazione degli eventi pubblici, hanno fornito precise prescrizioni in merito all’obbligo di adottare, quali impedimenti fisici al transito dei veicoli, i c.d. newjersey di cemento, posizionati all’ingresso delle aree ove si svolge la manifestazione, al fine di proteggere i partecipanti da eventuali veicoli che avessero l’intenzione di scagliarsi sulla folla.

A seguito dell’attentato del 19 dicembre 2016, a Berlino, in alcune città italiane sono state installate barriere di questo tipo, a difesa delle aree pedonali, e di altre zone sensibili, per scongiurare altri attacchi terroristici con l’utilizzo di autocarri per travolgere la folla.

Il provvedimento è stato assunto sulla scorta di quanto chiesto dal Ministro dell’Interno, che ha sollecitato tutti i prefetti e i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblici a compiere un attento monitoraggio su eventi e iniziative programmati sui territori di competenza, soprattutto per i casi in cui le location individuate per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo che richiamino un elevato numero di partecipanti, si trovino adiacenti alla normale circolazione veicolare e in buona parte prive di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate alla presenza e all’accesso degli spettatori.

In relazione all’utilizzo dei newjersy di cemento, a protezione delle aree destinate allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, è necessario, però fare alcune precisazioni, a tutela degli organizzatori degli eventi, al fine di evitare responsabilità, di natura penale e civile, in caso di un eventuale sinistro.

Infatti, generalmente, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgono nelle piazze delle nostre città, i newjersey vengono posizionati cosi come nella foto, senza alcuna segnalazione della loro presenza.

Trattandosi di manufatti posizionati sulla strada pubblica, cosi come definita dall’articolo 2, codice della strada, è necessario riferirli alla disciplina prevista dal codice stradale. E tali manufatti costituiscono, a tutti gli effetti, un ostacolo presente sulla carreggiata stradale.

Secondo le disposizioni del codice della strada, gli ostacoli, esistenti entro o vicino alla carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull’ostacolo bianche rifrangenti e nere (ancora meglio se le strisce siano di colore bianco e rosse), inclinate a 45 gradi in basso verso il lato dove i veicoli transitano (Figg. II 470-471 regolamento di esecuzione c.d.s.).

Nel caso in cui si volessero, invece, utilizzare i c.d. “panettoni” in cemento, di colore giallo, è necessario riferirsi all’articolo 42, codice della strada, il quale individua, tra i segnali stradali complementari, quelli destinati a rendere noto:

  1. il tracciato stradale;
  2. particolari curve e punti critici;
  3. ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti, e i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

Anche tali dispositivi devono essere segnalati in tutti i casi in cui, a causa della loro posizione, sia valutato necessario aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.

In particolare, i c.d. “panettoni” sono dispositivi atti a costituire impedimento materiale al transito e alla sosta abusiva di veicoli in aree o zone determinate; in realtà, però, tale tipologia non è prevista dal regolamento di esecuzione c.d.s., per cui la loro adozione può assumere forma solo sperimentale, e non definitiva.

Tornando all’utilizzo dei newjersey, nel caso in cui essi siano destinati a rimanere in loco anche nelle ore notturne, dovranno essere adottate tutte le cautele possibili affinché gli stessi siano visibili a sufficiente distanza: per assicurare la loro visibilità notturna si può ricorrere a dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza, con o senza luce portata dal segnale stesso. In particolare, sarà opportuno munire tali dispositivi di idoneo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa, integrandolo con dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (cosiddette luci scorrevoli). Sono vietate lanterne e altre sorgenti luminose a fiamma libera.

In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.

Le disposizioni ministeriali emanate per la regolamentazione dello svolgimento delle pubbliche manifestazioni, impongono, per quanto qui di interesse, di evitare di frapporre, nell’area occupata dagli spettatori, barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto ad un rapido esodo. Qualora, per motivazioni particolari, o per altre esigenze, dovesse essere imposta la creazione di corridoi, delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi, facilmente apribili da parte di personale appositamente addetto e sempre presente sul posto, al fine di agevolare il deflusso in caso di emergenza.

In conclusione, nell’ambito del rispetto di quanto suggerito dalle circolari ministeriali, è sicuramente necessario adottare idonei accorgimenti per impedire fisicamente l’accesso ai veicoli a motore, all’interno dell’area interessata dalla manifestazione di pubblico spettacolo, a tutela della sicurezza delle persone che partecipano all’evento. E’ necessario, però, adottare idonei accorgimenti, che siano posizionati secondo le disposizioni che regolano una diversa, ma altrettanto importante, sicurezza, che è quella stradale, al fine di evitare che vi siano dei sinistri, perché il newjersey di cemento armato non è visibile per chi circola regolarmente sulla strada.

E’ indispensabile garantire, inoltre, l’accesso libero e incondizionato dei mezzi di soccorso: i newjersey, o almeno alcuni di essi, che siano nei pressi degli accessi, dovrebbero essere sostituiti da veicoli di servizio degli organi di polizia, che possano essere prontamente spostati in caso di necessità.

Inoltre, è necessario contemperare anche l’esigenza di garantire l’aspetto architettonico dei nostri centri storici: per cui, barriere fisiche che, senza danneggiare l’aspetto architettonico dei vari centri storici e senza impedire totalmente l’afflusso dei veicoli, ne impongano il massimo rallentamento, in modo da prevenire qualsiasi azione criminosa di stampo terroristico, consentendo però, nel contempo, il passaggio, all’occorrenza, dei mezzi di soccorso.

Ed è proprio questa la direttiva che i Comuni dovranno seguire per garantire la security delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

A cura di: Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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