Lockdown, controlli e competenze della Polizia Locale

Rieccoci al lockdown: questa volta riguardante solo alcune Regioni più nello specifico, ma relativo a tutto il territorio nazionale, in via generale, interessato totalmente dal c.d. coprifuoco serale e notturno.

Ed ecco ricomparire la famosa “autocertificazione” che si deve compilare per giustificare determinati spostamenti.

E, quindi, rivedremo i posti di controllo degli organi di polizia, a volte affiancati anche dall’esercito, per il monitoraggio degli spostamenti delle persone, sia su veicoli sia a piedi.

Nasce spontanea una domanda: la Polizia Locale può effettuare i controlli sul rispetto delle disposizioni adottate con i vari D.P.C.M., e applicare le conseguenti sanzioni amministrative e penali nel caso in cui accerti una violazione relativa alle disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19?

La risposta a questa domanda è fondamentale, perché determina la legittimità o meno dei verbali di accertamento e contestazione delle relative violazioni.

E le risposte che finora sono state date a questa domanda sono, indifferentemente, sì, no, meglio forse.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Negli ultimi D.P.C.M. adottati e, in particolare, nell’ultimo, attualmente vigente, del 3 novembre 2020, all’articolo 13, si legge:

Esecuzione e monitoraggio delle misure
  1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

La norma, indirizzata ai Prefetti, prescrive la possibilità che essi si avvalgano, per i controlli delle misure adottate con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, delle Forze di Polizia.

Le Forze di Polizia sono individuate dall’articolo 16, legge 1 aprile 1981, n. 121, leggendo il quale si noterà subito che non ricomprende la Polizia Locale, che quindi, non è Forza di Polizia.

Legge 1 aprile 1981, n.121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Articolo 16
Forze di polizia

Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

A una prima lettura delle disposizioni appena citate, sembrerebbe, quindi, che la Polizia Locale non possa effettuare i controlli per il rispetto delle disposizioni adottate con D.P.C.M. e relative alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ma approfondiamo ulteriormente la questione.
La Polizia Locale è regolata dalla legge 7 marzo 1986 n.65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”.
In particolare, l’articolo 5 attribuisce al personale che svolge servizio di Polizia Municipale, l’esercizio di:

  1. Funzioni di polizia giudiziaria, a norma dell’articolo 57, codice procedura penale;
  2. Servizio di polizia stradale, a norma dell’articolo 12, codice della strada
  3. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 3, legge n. 65/86.

A norma dell’articolo 3, legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Municipale collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti autorità.
Le funzioni di pubblica sicurezza dipendono dal prefetto, il quale, a norma dell’articolo 5, comma 2, legge n. 65/86, conferisce al suddetto personale di Polizia Locale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Per cui, la Polizia Locale svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previo conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del prefetto, collaborando con le Forze di polizia statali, previa apposita richiesta da parte delle competenti autorità e precisa disposizione del sindaco.

Facendo, per ora, un sunto delle disposizioni citate, quindi, la Polizia Locale può effettuare i controlli per il rispetto delle disposizioni adottate con D.P.C.M. e relative alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quando:

  • sia stato conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, da parte del prefetto;
  • vi sia apposita richiesta da parte delle competenti autorità, da individuarsi nel prefetto, vista la disposizione dell’articolo 13, D.P.C.M. 3 novembre 2020;
  • vi sia apposita disposizione del sindaco che autorizzi l’utilizzo del personale di Polizia Locale per lo svolgimento di tale attività.

Ma dobbiamo evidenziare una ulteriore questione.

Nel caso in cui siano rispettati i precedenti punti, allora nulla questio: la Polizia Locale è autorizzata a svolgere i servizi di controllo anti-COVID, collaborando con le altre Forze di polizia.

Ma seppur il personale di Polizia Locale sia in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, non sia stata presentata l’apposita richiesta, ovvero non sia stata data la disposizione da parte del sindaco, il personale di Polizia Locale può svolgere tali controlli?

Dobbiamo chiamare in causa la “vecchia” legge n. 689/81, che, all’articolo 13, comma 4, stabilisce che all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

E il personale di Polizia Locale, a norma dell’articolo 57, commi 2 e 3, codice procedura penale, in riferimento all’articolo 5, legge n. 689/81, ricopre la qualifica di polizia giudiziaria. Per cui, in conclusione, seppur legittimamente non citata dall’articolo 13, D.P.C.M. 3 novembre 2020, la Polizia Locale può, senza alcun dubbio, effettuare i controlli relativi alle disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e accertare le conseguenti violazioni previste dall’articolo 4, decreto legge n. 19/2020.

D.L. 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35

Articolo 4
Sanzioni e controlli
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e’ aumentata fino a un terzo.
  2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
  3. Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
  5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  7. Al primo comma dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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