Armi in casa, fra Safety & Security

Chiunque abbia in sé un minimo di interesse professionale o di semplice passione per le armi da fuoco, si sarà dovuto sicuramente interessare, documentare e conseguentemente preoccupare riguardo le disposizioni di legge inerenti alla loro corretta custodia. Per questo, un minuto dopo il primo acquisto in armeria, normalmente si smorza l’euforia per la novità.

La famigerata domanda è sempre la stessa: l’armadio blindato o la cassaforte sono obbligatori per la detenzione?
Riguardo le precise modalità inerenti alla custodia, seguono costantemente i dibattiti e le conseguenti polemiche, che si riscontrano nei vari luoghi di aggregazione, reali come anche virtuali, da parte dei portatori di interesse, che cercano in modo costante e ripetitivo le risposte ai propri dubbi.
Ma, in sostanza, alla ricerca di quale risposta?

La normativa parla (piuttosto) chiaro e lo fa con l’art. 38, ultimo comma del T.U.L.P.S., con gli artt. 20 e 20 bis della L.110/75 (legge rubricata “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”) e con l’art. 10 D.M. 14/04/1982 (in materia di collezione di armi antiche, artistiche e rare o d’importanza storica). Queste fonti normative, fino a prova contraria, attualmente rappresentano lo scheletro attorno al quale è costruita e si poggia tutta la giurisprudenza in merito sul territorio nazionale.

I quattro articoli di legge riportati, riassumendo, dispongono che “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza (art. 38 TULPS), che la custodia delle armi debba “…essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica…” (art. 20 L. n. 110/1975), che “…chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio (…) munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni…”, e “…chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi … le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda …” (art. 20 bis L. n. 110/1975).

Nella sostanza dunque, la normativa Italiana, in merito non fa alcun cenno al tipo di misura concreta che il possessore di armi deve adottare per una custodia cosiddetta diligente, ma rimette la valutazione della modalità più adeguata allo stesso detentore e la riduce esclusivamente ad una questione concettuale: “tieni le armi, le munizioni e gli esplodenti nel luogo da te ritenuto più idoneo, non ti obbligo ad acquistare una cassaforte, ma occhio che non finiscano nelle mani di minori, incapaci o malintenzionati, pena una procedura penale a tuo carico, con tutto quello che ne consegue”.

Questa mia semplificazione non è una provocazione, ma è la messa in pratica della legge secondo la prassi interpretativa e applicativa degli ultimi decenni, come così confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 20474 della Sezione I° Penale del 13 maggio 2013, dove si chiarisce (assolvendo l’imputato, denunciato perché durante un controllo risultava sprovvisto di una cassaforte dedicata alle armi) che anche un armadio normale, se debitamente chiuso a chiave, possa essere considerato a giusta ragione uno strumento idoneo a una diligente custodia delle armi.

Quindi, dove nasce questa incertezza di fondo, riguardo a una questione potenzialmente semplice? Per la legge, la cassaforte non è obbligatoria, punto.

Gran parte dello scetticismo, dell’incertezza e del conseguente timore di sbagliare, sulle misure corrette da dover adottare per la detenzione vanno cercati probabilmente nelle seguenti ragioni.

Una di queste potrebbe consistere nel fatto che in alcune zone d’Italia – vuoi per motivi legati alla criminalità locale vuoi per abitudine dei funzionari di Pubblica Sicurezza deputati al rilascio delle autorizzazioni in materia d’armi – ai detentori di armi è stato imposto di dotarsi di cassaforte o armadio blindato quale disposizione specifica. E questa ennesima diversità fra la norma teorica e la norma applicata, su differenti zone del nostro Paese, potrebbe avere insinuato il dubbio negli ambienti degli appassionati. Cassaforte sì, cassaforte no?

Arrivati a questo punto della digressione di solito segue una nuova domanda: può la Questura, o la Caserma dei Carabinieri competente, applicare una disposizione di questo tipo al singolo cittadino, nonostante la legge non lo preveda? La risposta è controversa. La Questura possiede effettivamente la facoltà di imporre al privato cittadino l’adozione di ulteriori misure di sicurezza per la custodia delle armi, quali una solida cassaforte, un buon antifurto e/o inferriate a porte e finestre ai fini del rilascio della “Licenza di collezione armi”. Quest’ultima è una licenza che permette di estendere il numero di armi normalmente detenibile con un titolo di P.S. “base” come il Porto d’Armi. In teoria, dunque, l’imposizione di misure eccezionali è prevista, ma non in abbinamento a un Porto d’Armi uso caccia o uso sportivo.

Al netto di quanto emerso sin ora, il territorio italiano si divide dunque fra soggetti che, a parità di titolo di P.S. posseduto, sono soggetti a disposizioni specifiche riguardo la custodia e quelli per i quali, invece, l’ufficio competente si accontenta di quanto disposto dall’art. 38 TULPS e dalla Legge 110/75 in merito alla diligente custodia.

Nella realtà dei fatti accade però che buona parte dei possessori di armi si sia dotata, nel corso del tempo, magari non da subito, di un armadio per armi o addirittura di una cassaforte. Questo perché, dopotutto, le nostre armi sono molto spesso oggetti di pregio e di valore, sia oggettivo che in molti casi affettivo e, nella malaugurata ipotesi di un furto in casa, è bene che si trovino all’interno di un contenitore quanto più celato o robusto possibile, alla stregua di un orologio di valore o degli ori di famiglia, così da rendere il lavoro difficile anche ai malviventi più scaltri.

Anche la parte di coscienza vuole la sua parte. Sarebbe infatti molto difficile e sgradevole vivere con il rimorso che le proprie armi, acquistate e custodite per fini nobili come la caccia, lo sport o la semplice passione per il collezionismo, siano finite in mani criminali.
Chi si avvicina al mondo delle armi sportive deve normalmente spendere svariate centinaia di euro in burocrazia al fine di ottenere i titoli e, in seguito, per acquistare l’arma dei suoi desideri. Pertanto è normale che sorga il dubbio se vadano messe a budget o meno anche delle dotazioni di sicurezza per la corretta custodia dell’arma. Ecco perché che si tentano le varie strade delle interpretazioni della normativa vigente, dei consigli dell’amico, del parente o ancora “meglio” dello sconosciuto sul web.

In molti casi il dubbio si esaurisce sempre (o quasi) con l’acquisto di un mobiletto adeguato, il cui prezzo può oscillare dai 200/300 € fino a superare le migliaia di euro, per i più sofisticati e capienti modelli di armadio blindato. Per coloro che se lo possono permettere e che non vogliono rinunciare al piacere di ammirare la propria collezione ben inserita nell’arredamento del salotto, vi sono addirittura mobiletti dotati di vetrina blindata.

Un’ulteriore ragione, per continuare, è senz’altro applicabile a coloro che – in modo assolutamente legale, s’intende – decidono di acquistare un’arma perché non si sentono sufficientemente sicuri in casa propria. Le ragioni possono essere molte: solitamente sono legate alla loro professione, oppure alla loro manifesta disponibilità economica o ad eventi spiacevoli accaduti nella vita.
Questa categoria di possessori di armi, per ragioni di “praticità”, preferisce non tenere l’arma, per ovvie ragioni di difesa, in un contenitore chiuso, dato che, in caso di bisogno effettivo il tempo necessario a raggiungere l’armadio o la cassaforte, aprire e disporre dell’arma, sarebbe sicuramente eccessivo ai fini del tentativo di difesa della incolumità propria e dei propri cari.

A tal proposito, è bene ricordare che la normativa è da sempre interpretata in modo da consentire che, all’interno della propria abitazione, il proprietario dell’arma possa disporne come vuole, portandola con sé all’interno della casa e delle sue pertinenze, anche pronta all’impiego, conservandola quindi dove preferisce, purché possa sempre e costantemente esercitare il pieno controllo su di essa.

Per tutti i momenti in cui questo non sia possibile, il mio consiglio è sempre quello di avere un contenitore quanto più sicuro possibile dove custodire le nostre armi, indipendentemente da quello che la legge dice o non dice, onde evitare potenziali beghe penali, largamente più invalidanti rispetto alla spesa per un contenitore blindato; che sempre e comunque ci porrà dalla parte della ragione in caso di furto dato che, in ogni caso giudiziario, proprio per la mancanza di una prescrizione normativa specifica che imponga l’adozione di specifici strumenti di custodia, la prassi del giudice è quella di valutare singolarmente caso per caso.

 

Articolo a cura di Jacopo Pellini

Profilo Autore

Armaiolo e Progettista meccanico per l’industria della difesa, esperto in armi e munizioni alla C.C.I.A. di Carrara.
Docente stabile presso il Consorzio Armaioli Italiani di Gardone Val Trompia (CON.ARM.I.).
Docente presso la Scuola di Polizia Pol.G.A.I di Brescia e presso Scuola di Formazione Forestale del LATEMAR, Carezza (BZ).

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