Segreto di Stato e classifiche di segretezza. Profili giuridici (Parte II)

Dopo aver analizzato i profili giuridici, la discussione relativa al segreto di Stato non può non condurre verso l’altro strumento a disposizione per la tutela di informazioni di particolare rilevanza e cioè le classifiche di segretezza.

Per comprendere pienamente la distinzione che intercorre tra i due istituti occorre definire, almeno in via generale, i connotati delle classifiche di segretezza.

La legge n. 124/2007, all’art. 42, rubricato “Classifiche di segretezza”, detta un’articolata disciplina della materia, di notevole importanza in quanto si discosta su diversi fronti dalle regole scritte per il segreto di Stato.

Innanzitutto, va sottolineata la differente natura giuridica dei due istituti.

Il segreto di Stato è atto di natura esclusivamente politica, ciò confermato dal fatto che unico soggetto legittimato ad apporlo o a confermarne l’opposizione è il Presidente del Consiglio dei Ministri (art.1 l.n. 124/2007) in quanto responsabile della politica generale del governo (art. 95 Cost.) e quindi organo investito dell’onere di effettuare un giudizio circa i mezzi più idonei a realizzare la sicurezza dello Stato. Le classifiche di segretezza invece, come si evince dal comma 2 dell’articolo 2 D.P.C.M. 8 Aprile 2008, ma anche dalla disposizione di legge ordinaria contenuta nell’art.42 comma 2 della legge n. 124/2007, sono attribuite dalle singole amministrazioni competenti, intendendo con questa definizione l’autorità che abbia formato il documento, o l’atto, ritenuto meritevole di classificazione, oppure quella che abbia acquisito per prima la notizia, o ancora quella che sia responsabile della cosa e, infine, quella che abbia acquisito dall’estero documenti, atti, notizie o cose. Altra fondamentale distinzione tra i due istituti è quella rilevabile sul piano teleologico. Il segreto di Stato è, come più sopra riportato, uno strumento volto ad evitare che la indebita diffusione di informazioni latu sensu possa recare un grave danno ad interessi esplicitamente individuati legislativamente.

Le classifiche di segretezza, invece, per espressa previsione normativa, sono attribuite dalle singole amministrazioni e sono destinate a circoscrivere la conoscenza di determinate notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

E’ evidente dunque come la classifica di segretezza risulti essere un atto puramente amministrativo finalizzato alla tutela di informazioni, le quali, seppure non coperte da segreto di Stato, al termine di un giudizio prognostico, risultano essere meritevoli di una tutela al fine di evitare che la loro divulgazione possa pregiudicare interessi dello Stato che sono stati individuati nel D.P.C.M. n.7 del 2009 (Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica). Atto amministrativo al quale quindi fa seguito un corollario di conseguenze sul piano sostanziale e processuale ben definito. Da un attento esame del comma 1 dell’art. 42 emergono poi altri due aspetti molto importanti relativi alla materia in questione, che risultano essere intimamente collegati.

Ci si riferisce in primis al concetto di derivazione anglosassone indentificato come Need to Know. Il principio in questione è rinvenibile sia nell’art. 39 comma 2 legge n. 124/2007, nella parte in cui si fa riferimento al fatto che le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti dal segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati, sia nell’art. 42 comma 1 della stessa legge, nella parte in cui si dichiara che le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose oggetto di classifica di segretezza sono conoscibili solo da coloro che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle loro funzioni istituzionali.

Il concetto in esame, entrato ormai a far parte del modus operandi di istituzioni nazionali e internazionali come la NATO o la UE, ed evolutosi poi nel cd. Need to Share, è volto a tutelare in maniera più pregnante il flusso di informazioni che circolano attraverso i diversi canali informativi dedicati. Ci si trova davanti ad una sorta di sbarramento che il soggetto, abilitato a conoscere circa una determinata informazione, si trova nell’apprendere un’altra informazione della quale non è autorizzato a saperne. Le informazioni infatti qualora possano essere suddivise in “segmenti informativi” subiscono una parallela segmentazione circa l’intensità del livello di classificazione che si può riscontrare all’interno dell’informazione stessa (Art. 42 comma 4 legge n.124/2007).

Le classifiche di segretezza sono attribuite con diversi gradi di intensità articolati come segue: Riservato, Riservatissimo, Segreto, Segretissimo.

L’art. 4 del DPCM 7/2009 all’art. 4 commi 3,4,5 e 6 descrive i citati gradi di intensità stabilendo che:

comma 6 – La classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica.

Comma 5 – La classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.

Comma 4 – La classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.

Comma 3 – La classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica.

Lo stesso DPCM è accompagnato da un Allegato A il quale, come descritto nell’art. 4 comma 7,  individua l’ambito dei singoli livelli di classifica, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e le materie che possono essere oggetto di classifica, tra le quali quelle elencate nella colonna 3 delle tabelle stesse.

A quanto detto si collega l’altro aspetto di cui si è accennato. L’accesso ad informazioni classificate è possibile solo in presenza di un’abilitazione soggettiva che permette di conoscere tali notizie. In altre parole, occorre essere abilitati alla conoscenza di determinate informazioni in ragione dell’ufficio e dell’incarico ricoperto.

Tale requisito viene soddisfatto attraverso il rilascio del NOS (Nulla Osta di Sicurezza) da parte dell’UCSe (Ufficio Centrale per la Segretezza).

Il NOS rientra in quelle che vengono definite come Abilitazioni di Sicurezza, le quali vengono rilasciate sia a persone fisiche che a persone giuridiche che abbiano la necessità di trattare informazioni con classifica di segretezza superiore a RISERVATO.

Le abilitazioni di cui all’oggetto sono disciplinate in dettaglio dal DPCM 5/2015 denominato Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”.

Le abilitazioni di sicurezza per le persone fisiche si distinguono in: Abilitazione Temporanea e NOS.

L’Abilitazione temporanea è un’abilitazione di sicurezza rilasciata in tempi brevi, in casi di particolare urgenza e per comprovate esigenze, che consente alle persone fisiche la trattazione di informazioni classificate “riservatissimo” o superiore. Come riportato sul sito internet dei servizi di informazione per la sicurezza, l’AT non può essere mai richiesta dai singoli interessati, ma deve essere richiesta dal titolare, dal legale rappresentante o dal funzionario alla sicurezza (FAS) dell’operatore economico già munito di abilitazione di sicurezza (NOSI o AP) o che ne abbia richiesto il rilascio.

Fa eccezione il caso del legale rappresentante dell’impresa, che può richiederla anche per sé stesso.

Per i liberi professionisti, singoli o associati, è l’Amministrazione appaltante o usuaria del bene che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, richiede il rilascio dell’abilitazione. L’abilitazione temporanea vale un massimo di 6 mesi dal rilascio, ed è prorogabile una sola volta.

Come stabilito dagli artt. 23 e ss. del DPCM 5/2015, il NOS è un’abilitazione di sicurezza che consente alle persone fisiche la trattazione di informazioni classificate “riservatissimo” o superiore. A differenza del AT, questo, vale, dal rilascio, 10 anni per i livelli “segreto” e “riservatissimo”, 5 anni per il livello “segretissimo”. Il NOS è rilasciato dall’UCSe, a seguito di un determinato procedimento volto ad escludere che le notizie, i documenti, le cose, classificate siano conosciute da soggetti che non diano sufficiente garanzia di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rispetto del segreto di Stato. Anche qui viene effettuato un giudizio di natura prognostica nei confronti di elementi personali, soggettivi ed oggettivi, della persona destinataria dell’abilitazione di sicurezza. La legge prevede che l’UCSe possa revocarlo, prima della scadenza, qualora emergano motivi di inaffidabilità a carico dell’interessato.

Per quanto riguarda le persone giuridiche le abilitazioni di sicurezza si distinguono in: Abilitazione preventiva e NOSI (Nulla Osta di Sicurezza Industriale). La prima è l’abilitazione di sicurezza che consente all’operatore economico di partecipare a gare di appalto o a procedure per l’affidamento di contratti con classifica RISERVATISSIMO e deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante, cittadino italiano, dell’operatore economico.

Il NOSI, invece, è l’abilitazione che consente all’operatore economico di: eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni di cui è risultato aggiudicatario o assegnatario e ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza superiore a RISERVATO; partecipare a gare di appalto finalizzate all’affidamento di contratti anche con classifica “segreto” o “segretissimo. Come per l’abilitazione preventiva il NOSI deve essere richiesto dal titolare o dal legale rappresentante, cittadino italiano, dell’operatore economico presentando la relativa documentazione.  E’ importante ricordare che alla richiesta del NOSI deve essere allegata anche la richiesta di nulla osta di sicurezza del legale rappresentante e di tutto il personale da impiegare nella trattazione di informazioni “riservatissimo” o superiore.

Articolo a cura di Andrea Strippoli Lanternini

 

Profilo Autore

Avvocato - Studio Legale e Commerciale Giuliano e Di Gravio. Membro del network Innov@Difesa - Ministero della Difesa - Ufficio Generale Innovazione della Difesa

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