Manifestazioni pubbliche: come gestire il rischio incendio

La Circolare Gabrielli, del 7 giugno 2017, che ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, intesi come i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha previsto l’obbligo, a carico degli organizzatori degli eventi interessati, di predisporre appositi piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento dei mezzi antincendio.

Al fine di garantire un immediato intervento di necessità, in caso di emergenza antincendio, dovrà essere valutata l’opportunità, da parte degli organizzatori dell’evento, di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all’occorrenza da professionalità specifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell’articolo 18, decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Come comportarsi, quindi, nella prevenzione del rischio antincendio?

L’organizzatore dell’evento, nella predisposizione del piano di emergenza, dovrà tenere in considerazione anche la protezione antincendio.

Dovranno essere previsti estintori carrellati, da impiegarsi all’aperto, in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite, nel caso di luoghi all’aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico (circa n. 1 estintore ogni 200 mq di superficie).

Dovrà essere, inoltre, predisposta la mappatura degli idranti nella zona dove si svolge l’evento. È necessario valutare anche il tempo di intervento delle Squadre dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, con l’utilizzo di automezzi previsti nell’ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del decreto ministeriale n. 261/96. Nel caso in cui l’area delle evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di intervento dei Vigili del Fuoco sia superiore a 15 minuti, deve essere prevista una risorsa idrica dedicata, facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la durata della manifestazione.

E’ opportuno quindi tenere in considerazione l’utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni.

Si prevede che gli operatori di sicurezza devono aver frequentato il corso di formazione a rischio d’incendio “Elevato” e conseguito l’Attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3, legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 3.
Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. In attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all’articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l’addestramento del personale addetto alla prevenzione, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L’attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
  2. I proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, e per quelle caratterizzate da un’alta affluenza, come stabilito dal decreto legislativo n. 139/2006, l’organizzatore dell’evento dovrà richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente il servizio di vigilanza antincendio.

Quando sia previsto un affollamento fino a 200 persone, dovranno prevedersi, sull’area della manifestazione, quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “Elevato”.

In caso di affollamento da 200 a 1000 persone, dovranno prevedersi sull’area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio di incendio “Elevato”.

In caso di manifestazione con profilo di rischio “Medio” o “Elevato”, il servizio di “addetti alla sicurezza” dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio “Elevato”, in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

Ora, a parte i casi in cui è prevista la presenza obbligatoria di personale appartenente ai Vigili del Fuoco, ci si chiede se l’organizzatore dell’evento può avvalersi di personale volontario, debitamente formato in relazione al rischio d’incendio.

In particolare, gli appartenenti alle Associazioni di Protezione Civile, c.d. A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) possono essere utilizzati nelle manifestazioni pubbliche come addetti alla sicurezza antincendio?

A parere di chi scrive, anche se in alcune Regioni si sta iniziando una formazione del personale appartenente alle Associazioni di Protezione Civile, in relazione al nuovo Codice della Protezione Civile (decreto legislativo n. 1/2018) ed anche alle nuove competenze in materia di Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche, è necessario tenere distinte le due situazioni (attività di protezione civile e attività di safety) anche alla luce delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con la circolare 24 giugno 2016.

La formazione per rischio d’incendio “Elevato” è finalizzata ad acquisire le conoscenze teorico-pratiche previste dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 per le attività a rischio di incendio elevato.

La formazione del personale appartenente a servizio A.I.B. ha prettamente carattere tecnico-pratico rivolta alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, come previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.

In alcuni casi il programma formativo per il personale A.I.B. prevede il conseguimento delle qualifiche di “Addetti Antincendio Rischio Elevato” e “Informazione sul rischio incendi boschivi, di interfaccia e sulle conseguenti attività di prevenzione e contrasto”, dopo aver sostenuto un esame finale specifico.

Gli A.I.B. sono Associazioni di Protezione Civile, per cui, ad essi devono essere applicate le disposizioni impartite con la Direttiva del 24 giugno 2016, che, però, vieta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte al solo servizio di polizia stradale.

In considerazione della preparazione tecnica in capo al personale A.I.B.; considerato che i volontari di protezione civile sono riconosciuti quali incaricati di un pubblico servizio in quanto svolgono compiti di pubblico interesse nell’ambito delle funzioni di protezione civile disciplinate dalle normative in materia; considerato che le Associazioni A.I.B. collaborano con i Vigili del Fuoco, nell’attività di anti incendio; considerata l’attività di pubblico interesse che ha il servizio anti incendio nell’ambito di manifestazioni pubbliche, anche in considerazione dell’affluenza di persone in numero elevato, a parere di chi scrive, in assenza di un divieto normativo in tal senso, il personale A.I.B., che abbia la specifica formazione per rischio d’incendio “Elevato”, può essere utilizzato come personale anti incendio nelle manifestazioni pubbliche, a garanzia della safety, come richiesto dalla circolare Gabrielli.

A cura di: Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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