La somministrazione di bevande alcoliche nelle manifestazioni pubbliche: la tutela della sicurezza urbana

La somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie e similari) è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

  • Legge 287/1991 e ss.mm.ii e, nelle Regioni che si sono avvalse della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno da specifiche leggi regionali;
  • D. lgs. 59/2010, artt. 64, 71 e 84: SCIA + SCIA Sanitaria;
  • Tulps;
  • D.m. 564/1992 e d.m. 534/1994 riguardanti la sorvegliabilità dei locali;
  • Legge 241/1990 e ss.mm.ii, 19 e 20;
  • D. lgs. 222/2016 – Tabella A: individua i regimi amministrativi per l’esercizio delle attività commerciali/di polizia amministrativa;
  • Legge 689/1981 inerente l’applicazione di sanzioni amministrative.

Che cosa si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande? L’art. 1, comma 1 della legge 287/1991 testualmente recita che per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi i cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.

Diversa cosa è la vendita di prodotti alimentari, che non consente, invece, il consumo sul posto dell’alimento, in quanto l’esercizio non può essere attrezzato, ad esempio con tavoli, sedie e stoviglie, per permettere al cliente di consumare nel locale quanto acquistato.

Da un punto di vista operativo, relativo al controllo di polizia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo a coloro che esercitano l’attività di somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica durante le manifestazioni e gli eventi pubblici, è necessario soffermarsi su quanto dispone la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, con particolare riferimento agli articoli 14-bis e 14-ter.

Secondo il disposto dell’articolo 14-bis, la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, comma 1, TULPS. Oggi, tale norma deve essere letta nel senso degli esercizi muniti di SCIA Unica (cfr. decreto legislativo n. 222/2016 – Tabella A, in riferimento all’articolo 19, legge 241/90), che comprende la c.d. SCIA commerciale, quella cioè che deve essere presentata al SUAP del Comune territorialmente competente, per l’apertura dell’attività di somministrazione, a cui va aggiunta la c.d. SCIA sanitaria, che deve essere trasmessa all’ASL territorialmente competente, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari nell’esercizio dell’attività.

Il comma 2, dell’articolo 14-bis, sanziona, con sanzione amministrativa pecuniaria e con la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, chiunque vende o somministra alcolici, dalle ore 24 alle ore 7, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della prescritta SCIA Unica, come sopra specificata.

A tale divieto fanno eccezione la vendita e la somministrazione di alcolici, tra le ore 24 e le ore 7, effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate: in tali circostanze, è consentito vendere e somministrare bevande alcoliche anche al di fuori degli esercizi autorizzati e, quindi, anche da parte di esercenti su area pubblica.

Resta salvo, in ogni caso, il divieto, stabilito dall’articolo 14-ter, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori: chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. In questo caso, per vendita deve intendersi anche la somministrazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 689 c.p.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

L’articolo 68, codice penale, punisce la somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente: l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici […] è punito con l’arresto fino a un anno.

Nel caso in cui la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche avvengano con modalità diverse da quanto punito dall’articolo 689, codice penale, si applicherà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14-ter, legge n. 125/2001: si pensi, ad esempio, alla vendita a soggetto minorenne, ovvero alla somministrazione a soggetto minorenne ma maggiore degli anni sedici.

Per quanto riguarda i requisiti necessari, al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, l’articolo 71, decreto legislativo n. 597/2010, prevede che non sia più necessario il possesso dei requisiti professionali (art. 41, decreto legge n. 5/2012 conv. in legge 35/2012).

Per effetto del disposto di cui all’articolo 52, comma 17, legge n. 448/2001, solo in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, l’attività di somministrazione temporanea può essere consentita a soggetti non iscritti al registro degli esercenti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La disposizione citata comporta conseguenze anche nel caso di soggetti legittimati all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare sulle aree pubbliche nel caso in cui intendano operare nelle fiere, sagre o manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico: in tal caso si applica il disposto dell’articolo 28, comma 7, decreto legislativo n. 114/98: l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività; l’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Venendo, più in particolare, alle questioni concernenti la sicurezza urbana, il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», ha apportato importanti modifiche all’articolo 50, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL.

L’articolo 50 disciplina le competenze del sindaco. In particolare il comma 5 stabilisce che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Con le novità introdotte dal decreto legge n. 14/2017, ora, le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il successivo comma 7-bis, in maniera più pregnante, ha stabilito, ulteriormente che il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Tale ultima norma deve essere letta in combinato con le disposizioni della Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, concernente le nuove regole in materia di Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche, ove viene precisato che, per quanto concerne le misure attinenti la Safety, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di Vigilanza sui Pubblici Esercizi, nonché le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del C.O.C., del C.O.M. e del C.C.S., dovranno essere accertate determinate imprescindibili condizioni di sicurezza, tra le quali la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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