Regolamento Macchine 2023/1230: cosa cambia dal 20 gennaio 2027 per chi costruisce e chi usa le macchine
Dal 20 gennaio 2027 il regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva macchine: categorie ad alto rischio, requisiti contro le alterazioni, istruzioni digitali e modifica sostanziale.
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento Macchine 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE, che per quasi vent’anni ha regolato progettazione, marcatura CE e immissione sul mercato delle macchine in Europa. Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Per chi costruisce le novità principali sono quattro: requisiti di sicurezza che tengono conto della connessione in rete e degli attacchi informatici, regole per i sistemi che apprendono, istruzioni ammesse in formato digitale, una definizione precisa di modifica sostanziale. Chi usa le macchine è toccato soprattutto da quest’ultima: modificarle in modo rilevante significa assumere gli obblighi del fabbricante.
L’articolo è rivolto a fabbricanti e integratori, ma anche a datori di lavoro, responsabili di stabilimento, RSPP e uffici acquisti. Ricostruisce le date di applicazione, le categorie di macchine con procedure più severe, i nuovi requisiti, le regole sulla modifica sostanziale e il quadro nazionale in via di adeguamento.
Le date del Regolamento Macchine 2023/1230
Il regolamento (UE) 2023/1230 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2023. Il testo originale indicava il 14 gennaio 2027 come data di applicazione; una rettifica pubblicata il 4 luglio 2023 ha spostato tutte le scadenze di sei giorni. Le date corrette sono queste:
| Disposizione | Data di applicazione |
|---|---|
| Disposizioni transitorie (art. 52) e procedura di modifica dell’allegato I (art. 6, par. 7) | 19 luglio 2023 |
| Organismi notificati e loro notifica (artt. 26-42) | 20 gennaio 2024 |
| Sanzioni nazionali: comunicazione delle norme alla Commissione (art. 50, par. 1) | 20 ottobre 2026 |
| Applicazione generale e abrogazione della direttiva 2006/42/CE | 20 gennaio 2027 |
Le macchine immesse sul mercato conformi alla direttiva prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere messe a disposizione: l’articolo 52 vieta agli Stati membri di impedirlo. Dal 20 gennaio 2027 le nuove immissioni sul mercato devono invece rispettare il regolamento.
Le macchine con procedure più severe
L’allegato I divide le categorie a rischio più elevato in due parti, con conseguenze diverse sulla valutazione della conformità prevista dall’articolo 25.
- Parte A. Comprende i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e i loro ripari, i ponti elevatori per veicoli, gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e, novità del regolamento, i componenti di sicurezza con comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo basati su apprendimento automatico, insieme alle macchine che integrano sistemi di questo tipo con funzioni di sicurezza. Per queste categorie serve sempre un organismo notificato: esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo, garanzia qualità totale oppure verifica del singolo prodotto.
- Parte B. Raccoglie categorie note già dalla direttiva, come seghe circolari e a nastro per legno e carne, spianatrici, presse per la lavorazione a freddo dei metalli. Il fabbricante può usare il controllo interno della produzione solo se ha applicato norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti; altrimenti deve passare da un organismo notificato.
Le macchine non elencate nell’allegato I restano soggette al controllo interno della produzione da parte del fabbricante.
Sicurezza informatica e sistemi che apprendono
Il regolamento porta nei requisiti essenziali di sicurezza un tema che la direttiva del 2006 non affrontava: l’interazione fra la macchina e le reti. Il punto 1.1.9 dell’allegato III, “protezione dall’alterazione”, chiede che il collegamento di un altro dispositivo, anche remoto, non determini una situazione pericolosa. I componenti hardware e il software critici per la sicurezza vanno individuati e protetti da alterazioni accidentali o intenzionali; la macchina deve raccogliere prove degli interventi legittimi o illegittimi su di essi e deve poter indicare in ogni momento il software di sicurezza installato.
Il punto 1.2.1, dedicato ai sistemi di comando, chiede che resistano anche ai “tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi” che possono portare a una situazione pericolosa. Per i sistemi che apprendono, i limiti delle funzioni di sicurezza vanno fissati nella valutazione del rischio del fabbricante e non devono poter essere modificati, nemmeno durante la fase di apprendimento, se la modifica può creare pericoli. I dati sugli interventi e le versioni del software di sicurezza caricato dopo l’immissione sul mercato devono poter essere registrati per cinque anni, per dimostrare la conformità su richiesta motivata delle autorità.
Sono requisiti che avvicinano il mondo della sicurezza delle macchine a quello della sicurezza dei sistemi cyber-fisici e che, per gli stabilimenti soggetti alla direttiva NIS2, si affiancano agli obblighi organizzativi descritti nell’articolo su NIS2 e sicurezza fisica.
Istruzioni digitali e documentazione
L’articolo 10, paragrafo 7, ammette le istruzioni per l’uso in formato digitale, con alcune condizioni. Il fabbricante deve indicare sulla macchina, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedervi; deve fornirle in un formato che l’utilizzatore possa scaricare, stampare e salvare, anche quando sono integrate nel software della macchina; deve tenerle accessibili online per il ciclo di vita previsto e per almeno dieci anni dall’immissione sul mercato. Su richiesta dell’utilizzatore al momento dell’acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente la versione cartacea entro un mese.
L’articolo 19 aggiunge un obbligo di tracciabilità: gli operatori economici devono essere in grado di indicare alle autorità, per almeno dieci anni, da chi hanno ricevuto e a chi hanno fornito i prodotti.
La modifica sostanziale: quando l’utilizzatore diventa fabbricante
Per le aziende che usano le macchine, il punto più delicato è la definizione di “modifica sostanziale” dell’articolo 3. È una modifica, fisica o digitale, fatta dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, e che richiede di aggiungere ripari o dispositivi di protezione con modifica del sistema di controllo della sicurezza, oppure misure supplementari per garantire stabilità o resistenza.
L’articolo 18 stabilisce che chi apporta una modifica sostanziale è considerato fabbricante: deve garantire e dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità la conformità della macchina modificata e applicare la procedura di valutazione della conformità prevista. Se la modifica riguarda solo una macchina all’interno di un insieme, gli obblighi si limitano a quella parte, come risulta dalla valutazione del rischio. Fanno eccezione gli utilizzatori non professionali che modificano una macchina per uso proprio.
| Situazione | Chi ha gli obblighi del fabbricante |
|---|---|
| Macchina nuova immessa sul mercato dal 20 gennaio 2027 | Il fabbricante, secondo il regolamento |
| Macchina immessa prima del 20 gennaio 2027 conforme alla direttiva | Può continuare a essere messa a disposizione (art. 52) |
| Modifica sostanziale fatta da un’azienda utilizzatrice o da un integratore | Chi fa la modifica (art. 18) |
| Modifica fatta da un privato per uso proprio | Nessuno degli obblighi del fabbricante |
Per i datori di lavoro resta valido l’articolo 70 del D.Lgs. 81/2008, che chiede di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni di prodotto e, per quelle più vecchie, ai requisiti generali dell’allegato V. Un intervento di revamping o l’aggiunta di un sistema di visione o di un software di controllo su una linea esistente va quindi valutato anche alla luce della definizione di modifica sostanziale.
Il quadro nazionale in via di adeguamento
Il regolamento è direttamente applicabile, ma alcune parti richiedono norme nazionali, a partire da vigilanza del mercato e sanzioni. L’articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36, la legge di delegazione europea, delega il Governo ad adeguare entro sei mesi il decreto legislativo 17/2010, che recepiva la direttiva macchine. Fra i criteri indicati ci sono la coerenza con il quadro sulla vigilanza del mercato e con il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, una disciplina transitoria per le macchine immesse prima del 20 gennaio 2027 e l’aggiornamento delle sanzioni. La legge richiama il regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748. Il decreto attuativo è il prossimo passaggio da seguire; del regolamento si era parlato su queste pagine già nel 2023, nella notizia sulla risposta dell’UE ai cambiamenti tecnologici nel settore delle macchine.
Le verifiche per fabbricanti e utilizzatori
- Fabbricanti e integratori: verificare se i propri prodotti rientrano nell’allegato I, in particolare nelle nuove categorie con sistemi ad apprendimento automatico, e pianificare l’eventuale coinvolgimento di un organismo notificato.
- Aggiornare la valutazione del rischio con i requisiti 1.1.9 e 1.2.1: collegamenti remoti, protezione di hardware e software critici, registrazione degli interventi e delle versioni del software di sicurezza.
- Se si passa alle istruzioni digitali, predisporre accesso, formato scaricabile, conservazione online per almeno dieci anni e procedura per la copia cartacea su richiesta.
- Organizzare la conservazione per dieci anni delle informazioni su fornitori e clienti dei prodotti.
- Utilizzatori: censire gli interventi in programma sulle macchine esistenti (revamping, nuovi ripari, sistemi di visione, aggiornamenti software) e valutare per ciascuno se configura una modifica sostanziale.
- Uffici acquisti: dopo il 20 gennaio 2027, chiedere dichiarazione di conformità e documentazione riferite al regolamento per le macchine immesse sul mercato da quella data.
- Seguire l’adozione del decreto legislativo di adeguamento per conoscere autorità di vigilanza e sanzioni nazionali.
Domande frequenti
Si possono ancora vendere macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE dopo il 20 gennaio 2027?
Sì, se sono state immesse sul mercato prima di quella data e sono conformi alla direttiva: l'articolo 52 vieta agli Stati membri di impedirne la messa a disposizione. Le nuove immissioni sul mercato devono invece rispettare il regolamento.
Quando chi modifica una macchina diventa fabbricante?
Quando apporta una modifica sostanziale, cioè non prevista dal fabbricante, che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio e richiede nuovi ripari o protezioni. In quel caso deve dichiarare la conformità della macchina sotto la propria esclusiva responsabilità.
Le istruzioni per l'uso di una macchina possono essere solo in formato digitale?
Sì, alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 7: devono poter essere scaricate, stampate e salvate e restare accessibili online per almeno dieci anni. Se l'utilizzatore lo chiede al momento dell'acquisto, il fabbricante fornisce gratis la versione cartacea entro un mese.
Quando serve un organismo notificato per le macchine della parte B dell'allegato I?
Quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti. Solo in quel caso, per macchine come seghe circolari, spianatrici o presse per metalli, non basta il controllo interno della produzione.
Come devono resistere agli attacchi i sistemi di comando delle macchine?
Il punto 1.2.1 dell'allegato III chiede che resistano anche ai tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che possono creare una situazione pericolosa. Anche il collegamento di un altro dispositivo, pure remoto, non deve generare pericoli.