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Accordo Stato-Regioni sulla formazione: cosa cambia per datori di lavoro, dirigenti e preposti

Corso di 16 ore per il datore di lavoro, preposti a 12 ore con aggiornamento biennale, limiti all’e-learning e verifica dell’efficacia: le regole dell’accordo del 17 aprile 2025 dopo la fine del transitorio.

Illustrazione in carta ritagliata di un'aula di formazione aziendale: un formatore davanti a uno schermo e lavoratori ai banchi con caschi e gilet ad alta visibilità, magazzino con carrello elevatore oltre la vetrata

Dal 19 maggio 2026 tutti i nuovi corsi di salute e sicurezza sul lavoro devono seguire le regole dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione del 17 aprile 2025: è finito il periodo transitorio di dodici mesi in cui era ancora possibile avviare corsi secondo gli accordi del 2011 e del 2012. La risposta breve per le aziende è questa: il datore di lavoro ha ora un corso obbligatorio di almeno 16 ore da concludere entro maggio 2027, il corso per preposti sale a 12 ore con aggiornamento ogni due anni, le modalità a distanza sono ammesse solo per alcuni percorsi e la verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro diventa un adempimento descritto in dettaglio.

L’articolo è rivolto a datori di lavoro, RSPP, responsabili delle risorse umane e della formazione. Riassume durate e aggiornamenti per le figure dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008, le modalità di erogazione consentite, il regime della formazione già svolta e i chiarimenti pubblicati dal Ministero del Lavoro nelle FAQ del 27 marzo 2026.

L’accordo Stato-Regioni sulla formazione: cosa contiene

L’accordo (repertorio atti n. 59/CSR) è stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il testo completo, l’allegato A di 136 pagine, è pubblicato sulla pagina del Ministero del Lavoro dedicata all’accordo.

L’accordo riunisce in un unico documento i percorsi formativi di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio, dei coordinatori per la sicurezza, di chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e degli operatori delle attrezzature che richiedono abilitazione. Contestualmente abroga gli accordi del 21 dicembre 2011 (repertori 221 e 223) e quello del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature (repertorio 53), insieme ad altri atti collegati.

Sulla data di entrata in vigore c’è una sfumatura: la Parte VII del testo la collega alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le FAQ ministeriali la fissano al 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione dell’allegato sul sito del Ministero, richiamando l’articolo 32 della legge 69/2009. Le scadenze indicate in questo articolo seguono la data delle FAQ.

Durate minime e aggiornamenti per figura

Figura Corso base Aggiornamento
Lavoratori Formazione generale 4 ore (credito permanente) + specifica 4, 8 o 12 ore secondo i rischi Ogni 5 anni, minimo 6 ore
Preposti 12 ore, dopo la formazione da lavoratore Ogni 2 anni, minimo 6 ore
Dirigenti 12 ore (più modulo cantieri dove serve) Ogni 5 anni, minimo 6 ore
Datore di lavoro 16 ore (più modulo cantieri di 6 ore per l’impresa affidataria) Ogni 5 anni, minimo 6 ore

Per i lavoratori l’aggiornamento va fatto anche prima dei cinque anni quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia ne mostrano la necessità. I lavoratori che non entrano, nemmeno saltuariamente, nei reparti produttivi possono seguire i corsi previsti per il rischio basso.

Le FAQ chiariscono un punto pratico: la formazione dei neoassunti non può più essere completata “entro 60 giorni”. Va erogata nei momenti indicati dall’articolo 37, comma 4: alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

La novità più rilevante: il corso per il datore di lavoro

Prima dell’accordo il datore di lavoro aveva un obbligo formativo specifico solo se svolgeva direttamente i compiti di RSPP. Ora, in attuazione dell’articolo 37, comma 7, tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di almeno 16 ore, articolato in due moduli: uno giuridico-normativo e uno di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.

I contenuti indicati dall’accordo vanno oltre il quadro normativo di base. Comprendono la delega di funzioni con le sue condizioni e i suoi limiti, la responsabilità civile, penale e amministrativa (con il riferimento al D.Lgs. 231/2001), la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro alla luce della Convenzione ILO 190, il ruolo di ASL, Ispettorato, Vigili del Fuoco e Inail, la gestione del rischio interferenziale e del DUVRI, le emergenze, gli appalti, la sorveglianza sanitaria, la vigilanza sul rispetto delle procedure e i costi della mancata sicurezza.

Le disposizioni transitorie stabiliscono che il corso va concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo: con la data indicata dalle FAQ, il termine cade il 19 maggio 2027. I corsi per datore di lavoro già svolti prima dell’accordo sono riconosciuti se i contenuti sono conformi, e l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Chi intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione segue un percorso distinto (Parte II, punto 4): secondo le FAQ, al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico da 16 ore, poi si aggiungono i moduli tecnico-integrativi del settore.

Preposti e dirigenti

Il corso per preposti passa a 12 ore e affronta il ruolo del preposto anche “di fatto”, le funzioni di sovrintendenza, vigilanza e interruzione dell’attività, le tecniche di comunicazione con i lavoratori. Si accede solo dopo aver completato la formazione da lavoratore. L’articolo 37, comma 7-ter, impone per i preposti un aggiornamento almeno biennale e attività svolte in presenza: l’accordo e le FAQ precisano che è ammessa anche la videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza per la parte teorica, mentre l’e-learning è escluso sia per il corso base sia per l’aggiornamento.

Per i preposti già formati il regime transitorio distingue due casi. Chi aveva frequentato il corso o l’ultimo aggiornamento da più di due anni rispetto al 19 maggio 2025 doveva aggiornarsi entro 12 mesi, quindi entro il 19 maggio 2026: è una scadenza già superata, da verificare negli attestati. Per chi era stato formato da meno di due anni, la cadenza biennale si calcola a partire dal 19 maggio 2025.

Il corso per dirigenti resta di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Per lavoratori, preposti e dirigenti i percorsi svolti con l’accordo del 2011 conservano credito formativo totale.

E-learning, videoconferenza e presenza

La Parte IV dell’accordo contiene due tabelle, per i corsi base e per gli aggiornamenti, che indicano per ogni percorso le modalità ammesse.

Corso base Presenza Videoconferenza sincrona E-learning
Lavoratori, formazione generale Sì Sì Sì
Lavoratori, formazione specifica Sì Sì Solo rischio basso
Preposti Sì Sì No
Dirigenti Sì Sì Sì
Datore di lavoro Sì Sì Sì
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP Sì Sì No
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati Sì No No
Attrezzature che richiedono abilitazione Sì No No

Nelle aziende classificate a rischio basso l’e-learning non è comunque ammesso per i lavoratori con mansioni a rischio medio o alto. Per gli aggiornamenti la tabella è più ampia: l’e-learning è consentito anche per la formazione specifica dei lavoratori e per il datore di lavoro RSPP, mentre restano esclusi i preposti, gli ambienti confinati e le attrezzature. Le FAQ ribadiscono che per le attrezzature sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento si svolgono solo in presenza.

Un altro limite riguarda convegni e seminari: possono valere come aggiornamento, ma non per la formazione specifica dei lavoratori, per i preposti, per gli ambienti confinati e per le attrezzature.

Verificare che la formazione funzioni

L’accordo chiede al datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, a una certa distanza dalla fine del corso. Indica tre strumenti, anche con il supporto dell’RSPP:

  1. Analisi infortunistica aziendale, con un confronto prima e dopo l’intervento formativo che comprende anche i mancati infortuni.
  2. Questionari di autovalutazione sulla percezione del pericolo e sulla conoscenza delle misure di sicurezza aziendali.
  3. Check list di osservazione dei comportamenti: uso dei DPI, uso corretto delle attrezzature, rispetto delle procedure.

Dove la riunione periodica è obbligatoria, l’accordo chiede di usarla per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi; le FAQ precisano che nelle aziende senza obbligo di riunione periodica il datore di lavoro usa gli strumenti appena elencati. Le check list e i dati sui mancati infortuni sono lo stesso materiale su cui lavorano gli approcci di data analytics per la prevenzione, e la verifica di efficacia si integra con i sistemi di gestione conformi alla ISO 45001 descritti nell’articolo su ESG e safety management. Per i percorsi in cui è ammessa la formazione a distanza resta aperto il tema degli strumenti immersivi, approfondito nell’articolo sulla realtà virtuale per la formazione alla sicurezza.

Cosa devono fare adesso datori di lavoro e RSPP

  1. Verificare che il datore di lavoro abbia frequentato, o abbia in calendario, il corso da 16 ore con conclusione entro il 19 maggio 2027; se esiste un corso precedente, controllarne la conformità dei contenuti.
  2. Controllare gli attestati dei preposti: chi aveva una formazione più vecchia di due anni al 19 maggio 2025 avrebbe dovuto aggiornarsi entro il 19 maggio 2026.
  3. Ricalcolare lo scadenzario: aggiornamenti biennali per i preposti, quinquennali per lavoratori, dirigenti e datore di lavoro.
  4. Rivedere il piano formativo per le modalità di erogazione: niente e-learning per preposti, attrezzature e ambienti confinati; per la formazione specifica dei lavoratori, e-learning solo per il rischio basso.
  5. Eliminare dalle procedure interne la prassi dei 60 giorni per i neoassunti.
  6. Scegliere e documentare lo strumento di verifica dell’efficacia (analisi infortunistica, questionari o check list) e, dove prevista, portarne gli esiti alla riunione periodica.
  7. Consultare le FAQ del Ministero del Lavoro per i casi particolari, dai crediti formativi alla lingua veicolare per i lavoratori stranieri.
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Domande frequenti

Quante ore dura il corso di sicurezza obbligatorio per il datore di lavoro?

Almeno 16 ore, divise in un modulo giuridico-normativo e uno di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Per l'impresa affidataria nei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore, e l'aggiornamento è ogni 5 anni con un minimo di 6 ore.

Ogni quanto devono aggiornare la formazione i preposti?

Almeno ogni due anni, con un aggiornamento minimo di 6 ore. Il corso base per preposti dura 12 ore e si può frequentare solo dopo aver completato la formazione da lavoratore.

I corsi per datore di lavoro svolti prima dell'accordo sono ancora validi?

Sì, se i contenuti sono conformi a quelli dell'accordo. In questo caso l'aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Quali corsi di salute e sicurezza non si possono seguire in e-learning?

I corsi per preposti e per i datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, oltre a quelli per ambienti sospetti di inquinamento o confinati e per attrezzature che richiedono abilitazione, che vanno svolti in presenza. Per la formazione specifica dei lavoratori l'e-learning vale solo per il rischio basso.

Quanto dura la formazione dei lavoratori con il nuovo accordo Stato-Regioni?

La formazione generale dura 4 ore e vale come credito permanente, quella specifica 4, 8 o 12 ore secondo i rischi. L'aggiornamento è ogni 5 anni, minimo 6 ore, oppure prima se cambia la valutazione dei rischi.