Formazione addetti antincendio: livelli, corsi e aggiornamenti dopo il DM 2 settembre 2021
Livelli di rischio, corsi da 4, 8 o 16 ore, aggiornamenti quinquennali e idoneità tecnica per gli addetti antincendio, con la novità dei manutentori qualificati dal 25 settembre 2026.
Corsi, durate e scadenze della formazione addetti antincendio seguono da ottobre 2022 le regole del decreto ministeriale 2 settembre 2021, che ha sostituito le disposizioni del vecchio DM 10 marzo 1998: tre livelli di rischio, corsi da 4, 8 o 16 ore, aggiornamento almeno ogni cinque anni con durate fissate, attestato di idoneità tecnica per alcune attività. A settembre 2026 è scattato un altro tassello del pacchetto: dal 25 settembre la manutenzione e i controlli dei presidi antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, con un regime transitorio introdotto da un decreto del 22 settembre 2026.
L’articolo è pensato per datori di lavoro, RSPP, responsabili di facility e security. Spiega come si individua il livello dell’attività, quali corsi servono, come si calcolano le scadenze degli aggiornamenti, quando il piano di emergenza è obbligatorio e cosa cambia per i contratti di manutenzione. La fonte di riferimento è il testo coordinato dei decreti pubblicato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, aggiornato a settembre 2026.
I tre decreti che hanno sostituito il DM 10 marzo 1998
L’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 affida ai Ministri dell’interno e del lavoro i decreti che definiscono misure di prevenzione, controlli e manutenzione, gestione delle emergenze e caratteristiche del servizio antincendio, compresa la formazione degli addetti. La materia è stata divisa in tre decreti, ciascuno entrato in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
| Decreto | Contenuto | In vigore dal |
|---|---|---|
| DM 1 settembre 2021 | Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio; qualificazione dei manutentori | 25 settembre 2022 (qualificazione dal 25 settembre 2026) |
| DM 2 settembre 2021 | Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; formazione degli addetti e dei docenti | 4 ottobre 2022 |
| DM 3 settembre 2021 | Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro | 29 ottobre 2022 |
Formazione addetti antincendio: i tre livelli
Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio antincendio dopo la valutazione dei rischi di incendio, oppure svolge lui stesso il compito nei casi previsti dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008. L’allegato III del DM 2 settembre 2021 collega i contenuti e le durate dei corsi al livello dell’attività:
- Livello 3. Comprende almeno gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e superiore, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili oltre 20.000 m2, attività commerciali ed espositive con oltre 10.000 m2 aperti al pubblico, stazioni e aerostazioni oltre 5.000 m2 e metropolitane, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero e case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, cantieri in sotterraneo o con esplosivi, impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
- Livello 2. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dell’allegato I al DPR 151/2011 che non ricadono nel livello 3, e i cantieri dove si usano sostanze infiammabili e fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
- Livello 1. Tutte le altre, dove sostanze e condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo e propagazione di un incendio.
| Livello | Corso di formazione | Aggiornamento |
|---|---|---|
| 1 | 1-FOR, 4 ore | 1-AGG, 2 ore |
| 2 | 2-FOR, 8 ore | 2-AGG, 5 ore |
| 3 | 3-FOR, 16 ore | 3-AGG, 8 ore |
Le durate comprendono la verifica di apprendimento (per l’aggiornamento di livello 1 il decreto non la indica). La parte teorica può essere svolta anche a distanza in modalità sincrona; la parte pratica resta in presenza. I corsi possono essere tenuti dai Vigili del Fuoco, da soggetti pubblici o privati che si avvalgono di docenti con i requisiti dell’articolo 6, oppure direttamente dal datore di lavoro o da lavoratori dell’azienda che abbiano gli stessi requisiti.
Chi può fare i corsi: i requisiti dei docenti
L’articolo 6 del DM 2 settembre 2021 fissa i requisiti dei docenti, distinguendo fra parte teorica e parte pratica. Per entrambe serve almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, insieme a uno dei requisiti previsti: un’esperienza documentata di almeno novanta ore di docenza in materia antincendio maturata prima dell’entrata in vigore del decreto, il superamento di uno dei corsi per docenti erogati dai Vigili del Fuoco (tipo A teorico-pratico, tipo B teorico, tipo C pratico), l’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno con le integrazioni previste, oppure un servizio di almeno dieci anni nei ruoli indicati del Corpo nazionale. Anche i docenti hanno un obbligo di aggiornamento almeno quinquennale e, su richiesta dell’organo di vigilanza, devono esibire la documentazione dei requisiti o una dichiarazione sostitutiva. Quando i corsi vengono organizzati internamente, è il datore di lavoro a dover conservare queste evidenze.
L’idoneità tecnica
Per le attività dell’allegato IV gli addetti devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dal decreto-legge 512/1996, che si ottiene con un accertamento dei Vigili del Fuoco. L’elenco comprende le attività di livello 3 ma con alcune soglie più basse: depositi al chiuso oltre 10.000 m2, attività commerciali ed espositive oltre 5.000 m2, alberghi oltre 100 posti letto, campeggi e villaggi turistici oltre 400 persone, scuole con oltre 300 persone, uffici con oltre 500 persone, locali di spettacolo oltre 100 posti, edifici tutelati aperti al pubblico come musei e biblioteche oltre 1.000 m2. Un’attività può quindi richiedere l’idoneità tecnica pur restando al livello 2 per la durata del corso: le due verifiche vanno fatte separatamente.
Le scadenze degli aggiornamenti
Gli addetti frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Per chi era stato formato con il vecchio decreto, l’articolo 7 ha fissato due regole transitorie:
- il primo aggiornamento va fatto entro cinque anni dalla data dell’ultima formazione o dell’ultimo aggiornamento;
- se al 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del decreto, erano già passati più di cinque anni, l’aggiornamento andava fatto entro dodici mesi, quindi entro il 4 ottobre 2023.
In pratica, oggi un addetto la cui ultima formazione risale a più di cinque anni fa è fuori regola, e chi è stato formato nel 2021 o nel 2022 si trova con scadenze che cadono fra il 2026 e il 2027. Le tabelle dei corsi vanno quindi incrociate con le date degli attestati, addetto per addetto. Per le figure diverse dagli addetti, come preposti e dirigenti, la cadenza degli aggiornamenti segue invece l’accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Piano di emergenza: quando è obbligatorio
L’articolo 2 del DM 2 settembre 2021 impone un piano di emergenza nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori, e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dell’allegato I al DPR 151/2011. Il piano riporta i nominativi degli addetti. Negli altri casi le misure organizzative per l’emergenza vanno inserite nel documento di valutazione dei rischi. Come si costruiscono procedure di evacuazione e comunicazione di crisi è descritto nell’articolo sulla gestione delle emergenze; un tassello spesso trascurato è l’illuminazione di sicurezza lungo le vie di esodo.
La novità di settembre 2026: i manutentori qualificati
Il DM 1 settembre 2021 chiede al datore di lavoro di tenere un registro dei controlli aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, in cui annotare controlli periodici e interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio. L’articolo 4 stabilisce che questi interventi siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità dell’allegato II; la qualifica vale su tutto il territorio nazionale.
L’entrata in vigore della qualificazione è stata rinviata più volte (decreti del 15 settembre 2022 e del 15 luglio 2025) ed è scattata il 25 settembre 2026. Il DM 22 settembre 2026 ha aggiunto un regime transitorio: chi entro il 25 settembre 2026 ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti può continuare a eseguire manutenzioni e controlli per le tipologie richieste fino alla conclusione della valutazione, e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Le verifiche per datori di lavoro e RSPP
- Classificare l’attività nel livello 1, 2 o 3 dell’allegato III e verificare separatamente se rientra nell’allegato IV per l’idoneità tecnica.
- Controllare che il numero di addetti designati copra turni e assenze, e che i nominativi siano riportati nel piano di emergenza, quando obbligatorio.
- Raccogliere le date degli attestati di ogni addetto e programmare gli aggiornamenti entro cinque anni dall’ultimo corso, con la durata prevista dal livello.
- Verificare che i docenti dei corsi interni o esterni abbiano i requisiti dell’articolo 6.
- Aggiornare il piano di emergenza o le misure nel documento di valutazione dei rischi secondo le soglie dell’articolo 2.
- Chiedere ai fornitori di manutenzione antincendio la qualifica dei tecnici o, fino al 31 marzo 2027, la prova dell’istanza presentata entro il 25 settembre 2026.
- Tenere aggiornato il registro dei controlli previsto dal DM 1 settembre 2021.
Domande frequenti
Come si stabilisce il livello di rischio per la formazione degli addetti antincendio?
In base all'attività. Il livello 3 comprende le attività più a rischio elencate nell'allegato III del DM 2 settembre 2021, il livello 2 quelle soggette ai controlli dell'allegato I al DPR 151/2011 che non ricadono nel 3, il livello 1 tutte le altre.
Quanto dura il corso per addetti antincendio?
Il corso dura 4 ore per il livello 1, 8 ore per il livello 2 e 16 ore per il livello 3, verifica di apprendimento compresa. Gli addetti devono poi frequentare un aggiornamento almeno ogni cinque anni.
Quando serve l'attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendio?
Per le attività dell'allegato IV, tra cui alberghi oltre 100 posti letto, scuole con oltre 300 persone e uffici con oltre 500 persone. Si ottiene con un accertamento dei Vigili del Fuoco e va verificato a parte rispetto al livello del corso.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza nei luoghi di lavoro?
Tra gli altri casi, nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori e in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, a prescindere dal numero di lavoratori. Lo prevede l'articolo 2 del DM 2 settembre 2021.
Chi deve fare la manutenzione dei presidi antincendio dal 25 settembre 2026?
Tecnici manutentori qualificati, secondo il DM 1 settembre 2021 che disciplina controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio. Un decreto del 22 settembre 2026 ha introdotto un regime transitorio.