Utilizzo delle apparecchiature elettroniche per garantire la sicurezza stradale

Le polizie locali di tutta Italia si stanno dotando di apparecchiature elettroniche per il controllo di alcune violazioni alle norme del codice della strada, ed in particolare della mancanza della copertura assicurativa e della mancanza della revisione del veicolo… il tutto nell’ottica di maggior garanzia della sicurezza della circolazione stradale.

Ma come funzionano tali apparecchiature? O meglio, quali sono le corrette procedure di accertamento delle violazioni?

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 all’articolo 201, codice della strada, ci consentono di avere chiare le idee.

Vediamo come nel tempo, la normativa di riferimento e la prassi dei Ministeri competenti hanno definito le modalità operative per l’accertamento delle violazioni mediante le apparecchiature elettroniche di recente produzione ed utilizzo da parte degli operatori di polizia stradale.

Con la legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, sono state apportate delle rilevanti modifiche all’articolo 193, codice della strada, in materia di assicurazione dei veicoli.

In particolare sono stati inseriti i nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

Art. 193, codice della strada (stralcio)

Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

 4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. 

 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. 

 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Questa prima importante novità nel panorama degli accertamenti della mancanza di copertura assicurativa mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche ha consentito agli organi di polizia stradale di poter applicare la sanzione prevista dall’articolo 193, comma 2, codice della strada, utilizzando i dispositivi e le apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in modalità completamente automatica per l’accertamento di altre e diverse violazioni alle norme del codice della strada (superamento dei limiti di velocità, rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate) che producono una documentazione fotografica.

Tale documentazione fotografica può essere utilizzata come atto di accertamento relativamente alla circolazione su strada del veicolo, in una determinata circostanza spazio-temporale fissata dallo scatto fotografico, privo della prescritta copertura assicurativa o senza aver ottemperato all’obbligo della revisione periodica.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con parere prot. n. 988, del 27 febbraio 2014, comunicava che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all’articolo 193 comma 4-ter e seguenti, codice della strada, poteva già essere svolta. Infatti, le disposizioni citate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l’utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lett. e), f), g), codice della strada.

Il Ministero precisava, però, che i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nel comma 4 dell’articolo 193, le lettere b) e g-bis) dell’articolo 201, e non potendo nemmeno essere ricomprese nella lettera e), del citato comma 1-bis, dell’articolo 201, che deve, invece riferirsi a sistemi di controllo infrazioni che permettono la determinazione dell’illecito in tempi successivi, ma che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e non operano in modalità non presidiata, come ad esempio il telelaser.

Si precisa che dal testo del comma 4-ter, dell’articolo 193, l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201: quindi, risulta che si tratti di una mera possibilità per l’organo di polizia stradale e non di un obbligo: per cui si ritiene che l’organo di polizia stradale che abbia nella propria disponibilità le citate apparecchiature non sia obbligato ad effettuare l’ulteriore accertamento della mancanza della copertura assicurativa, secondo il disposto del comma 4-quater, dell’articolo 193.

Come si dovrà procedere nel caso in cui, invece, si intenda effettuare l’accertamento?

Se il veicolo, a seguito dell’accertamento presso la banca dati della Motorizzazione, risulta non coperto da assicurazione obbligatoria, l’organo di polizia accertatore provvederà a notificare un invito, a norma dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, al proprietario del veicolo o ad altro soggetto obbligato in solido previsto dall’articolo 196, per produrre il certificato di assicurazione obbligatoria:

  • nel caso in cui il certificato assicurativo venga esibito nei termini indicati nell’invito notificato ai sensi dell’articolo 180, e il veicolo risulti essere stato assicurato al momento dell’accertamento, non si procederà ad applicare alcuna sanzione;
  • nel caso in cui il certificato assicurativo venga esibito nei termini indicati nell’invito notificato ai sensi dell’articolo 180, e il veicolo non risulti essere stato assicurato al momento dell’accertamento (anche se assicurato successivamente) si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193, comma 2, codice della strada: si ritiene che si debba applicare il sequestro amministrativo del veicolo, anche nel caso in cui il veicolo risulti assicurato successivamente all’accertamento in quanto la misura cautelare deve essere interrotta esclusivamente nel caso in cui sussistano entrambi i requisiti del pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi e il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; in assenza di uno dei due requisiti è obbligatorio applicare la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo;
  • nel caso in cui il certificato assicurativo non venga esibito si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’articolo 180, comma 8 e dall’articolo 193, comma 2, codice della strada.

La modifica dell’articolo 193, codice della strada, va letta in relazione all’articolo 31, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, che, al comma 3, ha precisato che:

Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

  1. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la procedura prevista dalla legge n. 27/2012, le compagnie assicurative comunicano al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti i dati relativi alle polizze assicurative stipulate che vengono registrati nell’Archivio nazionale dei veicoli.

Sulla base dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione che sono inseriti nell’Archivio nazionale dei veicoli, il Ministero forma periodicamente un elenco di veicoli immatricolati che non risultano assicurati.

Lo stesso Ministero comunica al proprietario l’inserimento del suo veicolo nell’elenco, informandolo circa le conseguenze della circolazione senza assicurazione.

Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

Sulla base del raffronto tra le risultanze dei dispostivi e degli apparecchi di controllo remoto delle violazioni e dei dati messi a disposizione del Ministero, gli organi di polizia possono accertare violazioni relative alla mancata copertura assicurativa in modo automatico e senza necessità di contestazione immediata della violazione.

Dal 18 ottobre 2015 è divenuta operante la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi: potranno perciò essere approvati specifici dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni relative all’articolo 193, codice della strada.

La violazione accertata con tali dispositivi deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati questi dispositivi, apparecchiature o mezzi tecnici, non vi è obbligo di contestazione immediata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con parere prot. 5692 del 2015 ha precisato che entrambe le procedure di accertamento della mancanza di copertura assicurativa previste dall’articolo 193, commi 4-ter e seguenti, codice della strada, e dall’articolo 31, legge n. 27/2012, per poter operare a distanza, prevedono la necessità di omologare ovvero approvare specifiche apparecchiature o dispositivi da impiegare riferiti allo specifico utilizzo. Solo a seguito della definizione delle modalità per dare attuazione alle previsioni dell’articolo 31, comma 3, legge n. 27/2012, sarà possibile procedere con le omologazioni e approvazioni delle apparecchiature specifiche.

Con parere prot. 3311, del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è entrato nel merito dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 80 e 193, codice della strada, mediante apparecchiature elettroniche.

L’art. 200, comma 1, codice della strada, stabilisce che «Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

L’art. 201, comma 1, codice della strada invece, stabilisce che «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale … deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata»; e il successivo comma 1-bis recita: «Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 … “. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta: ” accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Il comma 1-quater precisa che, in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 -bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento     avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che l’eventuale violazione all’articolo 80, comma 14, codice della strada, possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l’utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal Ministero, a norma dell’articolo 45, codice della strada.

Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della procedura adottata ai sensi dell’articolo 180, codice della strada, che al comma 8, prevede:

“Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, ….. Omissis …”, in quanto, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati, come sopra accennato, è possibile accertare la violazione di cui all’articolo 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell’articolo 180, comma 8, sopracitato.

Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/6822/16/127/9, del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto l’applicabilità dell’articolo 180, comma 8, codice della strada per il caso di accertamento di violazioni a mezzo di appositi dispostivi di rilevamento, è tornato sulla questione dei presupposti e delle condizioni per le quali è possibile procedere a contestazione differita delle violazioni, facendo alcune precisazioni circa le modalità di accertamento delle violazioni elencate dal comma 1-bis, lett. g-bis), dell’articolo 201, codice della strada, per le quali la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente qualora vengano accertate tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell’articolo 45, codice della strada, per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto. D’altra parte, però, secondo quanto previsto dal comma 1-quater, dell’articolo 201, codice della strada, l’omologazione o l’approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore.

In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.

Pertanto, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, il Ministero ritiene che l’organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione e di copertura assicurativa, e procedere, quindi, all’accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall’articolo 201, codice della strada, ma costituiscono solo un ausilio per l’operatore di polizia.

Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l’invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, consente all’organo di polizia di completare l’accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibilità motivata di procedere a contestazione.

In tale ottica, si ritiene che la procedura di cui all’articolo 180, comma 8, codice della strada, mantenga comunque, in linea di principio, la propria efficacia in quanto contenuta in una norma a carattere generale che, essendo priva di confini definiti, consente all’organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada. Diversamente opinando, infatti, si limiterebbero consistentemente i poteri di accertamento dell’organo di polizia che verrebbe privato di essenziale strumento per l’esercizio delle proprie funzioni.

Su tale prassi ministeriale, che ha definito un iter procedurale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, codice della strada, per mezzo di dispositivi e apparecchi elettronici, si sono inserite le importanti modifiche apportate all’articolo 201, codice della strada, dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Nello schema che segue proviamo quindi ad indicare la procedura operativa da adottare per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 (revisione periodica) e 193 (mancanza della prescritta copertura assicurativa), codice della strada:

  • Nel caso di utilizzo di appositi dispostivi o apparecchiature di rilevamento della violazione dell’obbligo dell’assicurazione (articolo 193, codice della strada), i quali si colleghino direttamente all’elenco dei veicoli che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: la contestazione della violazione non è necessaria (articolo 201, comma 1-bis, lett. g-ter), codice della strada), anche se resta sempre possibile (articolo 200, codice della strada). E’ sempre obbligatoria la presenza dell’organo di polizia stradale; qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193;
  • Nel caso di utilizzo di appositi dispostivi o apparecchiature di rilevamento della violazione dell’obbligo dell’assicurazione (articolo 193, codice della strada), i quali si colleghino direttamente all’elenco dei veicoli che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, la contestazione immediata non è necessaria, e non è necessaria nemmeno la presenza dell’organo di polizia stradale: qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193;
  • Nel caso in cui l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo venga effettuato mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1 (articolo 193, comma 4-ter, e seguenti, codice della strada): l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8, e procede ad applicare la sanzione amministrativa di cui all’articolo 193, comma 2, codice della strada, nel caso in cui, dal documento esibito, risulta che al momento dell’accertamento il veicolo ero privo della prescritta copertura assicurativa;
  • Nel caso di utilizzo di appositi dispositivi non omologati che consentano di rilevare la mancanza di revisione (articolo 80, codice della strada): in assenza di disposizioni diverse, si applica la regola generale di cui all’articolo 200, codice della strada, e cioè l’obbligo, quando è possibile, della contestazione immediata della violazione. Infatti, la violazione non è accertata direttamente dal dispositivo, ma può essere accertata esclusivamente dal controllo della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo non è stato sottoposto alla prescritta revisione periodica;
  • Nel caso di utilizzo di appositi dispositivi non omologati che consentano di rilevare la mancanza di revisione (articolo 80, codice della strada): qualora la contestazione immediata della violazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, si ritiene applicabile la procedura di invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, ed eventualmente a contestare successivamente la violazione di cui all’articolo 80, codice della strada, a seguito della visione della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo non è stato sottoposto a revisione periodica. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibilità motivata di procedere a contestazione. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi all’invito di esibire il documento o a fornire informazioni, nei termini indicati, si procederà ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 180, comma 8, codice della strada, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 80, comma 14, codice della strada, sulla scorta delle risultanze dell’accertamento effettuato presso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A cura di: Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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