Fiocco azzurro in Comunità Europea; ha visto la luce dopo un parto travagliato il nuovo REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
La sua approvazione ha avuto un percorso molto articolato, in sintesi ecco le principali tappe:
Essendo un regolamento, questo è di immediato recepimento ed attuazione da parte di tutti i paesi membri della Comunità Europea. Però abbiamo due anni per adeguarci completamente alle sue direttive. Cosa succederà all’attuale legislazione?
Il d.lgs 196/03 verrà abrogato, ma alcuni articoli rimarranno validi come anche i provvedimenti specifici dell’autorità.
Il Regolamento è a carattere più generale, e non entra nel merito di alcuni aspetti regolamentati dalla legislazione locale (esempio videosorveglianza). Cerchiamo di non farci trovare impreparati allo scadere dei termini, non facciamo la fine della “rana bollita”.
La sindrome della “rana bollita” è questa: la rana, meglio il suo metabolismo non risente delle piccole variazioni d temperatura; messa in un recipiente con acqua e alzando la temperatura lentamente, essa non si accorge e rimane lessata. Viceversa se il gradiente termico è elevato ne risente subito. Dobbiamo quindi preparaci ed essere pronti.
Questo nuovo Regolamento, che non si discosta molto dalla legislazione vigente in Italia (Codice di trattamento dei dati personali dlgs 196/03 e s.a. nonché dei provvedimenti dell’Autorità) introduce delle novità interessanti ed importanti a tutela dei nostri dati.
Riportiamo, per informazione, il confronto tra alcuni articoli del d.lgs 196/03 e il nuovo Regolamento. Molti sono i punti in comune, anche se non propriamente allineati. Anzi possiamo affermare che il nuovo Regolamento europeo introduce pochi punti innovativi rispetto al d.lgs 196/03.
In particolare possiamo segnalare l’introduzione di alcuni articoli:
Si può quindi notare una forte attenzione sul ruolo centrale della tutela dei dati personali, come recita il considerando 3 bis del regolamento: 3 bis) Il Trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità.
Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica. e sulle sicurezze intrinseche necessarie e su principali principi di ispirazione del trattamento dei dati personali.
Saremo pronti? Per completezza riportiamo l’infografica pubblicata dall’Autorità Garante per la tutela del dato personale.
A cura di: Stefano Gorla, Privacy Business Unit Director – Digital Preservation Officer Consultant Seen Solution SRL e delegato regionale Lombardia Andip
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