Sistemi di Gestione della Sicurezza nella Pubblica Amministrazione: l’Ente Locale

L’attuazione di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in una pubblica amministrazione comporta alcune differenze sostanziali rispetto all’attuazione dello stesso decreto  nel settore privato. In particolare, gli Enti Locali si trovano spesso maggiormente in difficoltà in quanto, oltre ai servizi amministrativi tipici di una pubblica Amministrazione, operano in “prima linea”, a diretto contatto con la popolazione e devono gestire e garantire presenza e servizi di varia natura sul territorio.

I motivi di tali differenze sono da ricercarsi sia nella necessità di garantire in ogni caso la continuità dei servizi pubblici (ad esempio relativamente alle scuole), sia nella necessità di garantire sempre la massima trasparenza: ciò si traduce spesso in un apparato burocratico molto più complesso rispetto al settore privato, comportando inevitabilmente tempistiche più lunghe e maggiori difficoltà di attuazione. A questo occorre aggiungere il fatto che le decisioni non possono essere sempre prese in tempi rapidi come un imprenditore privato normalmente può fare, ma devono essere subordinate a procedimenti talvolta lunghi e non sempre di immediata attuazione (a meno che non si tratti di provvedimenti a carattere d’urgenza.

Il decreto D.Leg.vo 81/2008 rappresenta, come ormai noto, un cambio di mentalità nella maniera di  gestire la sicurezza. Il percorso da attuare risulta molto impegnativo e soprattutto non occasionale nè saltuario, ma deve essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa. I numerosi adempimenti, che prevedono spesso anche aspetti formali da rispettare, comportano un impegno notevole e il modo più corretto – a parere di chi scrive – per affrontare il Decreto in maniera costruttiva è porsi come obiettivo la creazione di un sistema di gestione della sicurezza, che dovrà essere concreto, attendibile e quindi non solo ipotizzato sulla carta. Ciò presupporrà un cambio di mentalità, percorsi di formazione impegnativi e periodici, l’individuazione di alcuni soggetti che devono essere delegati formalmente per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la sicurezza.

L’Ente locale deve gestire numerose attività, che spesso comportano un livello di attenzione molto alto in materia di sicurezza.

Queste attività, ad esempio, comprendono:

  • Servizi Amministrativi;
  • Servizi Scolastici;
  • Servizi Sociali;
  • Gestione del territorio;
  • Gestione del patrimonio pubblico;
  • Gestione della sicurezza del territorio.
 Montaggio del’albero di Natale in Piazza

Ognuna di queste attività si compone di una serie numerosissima di servizi di cui il cittadino non sempre percepisce appieno la complessità. Ad esempio, la sola gestione del territorio comporta:

  • Manutenzione del verde pubblico;
  • Manutenzione delle strade comunali;
  • Pubblica illuminazione;
  • Pulizia delle strade;
  • Raccolta dei rifiuti.

La gestione del patrimonio a sua volta comporta:

  • Adeguamento normativo dei fabbricati;
  • Realizzazione e gestione degli interventi;
  • Gestione della manutenzione.

A differenza di un privato – che svolge un’attività che, per quanto complessa, normalmente è unica e corrisponde ad un apparato normativo – un Ente locale si trova a dover gestire attività completamente differenti e con problematiche molto diverse fra loro.

Infatti, a ognuna delle attività indicate sopra (gestite in parte direttamente, in parte con affidamento a terzi) corrisponde un apparato normativo articolato.

Sono tutte attività molto differenti fra loro e tutte soggette all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, quindi, all’attuazione di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008.

A rendere ancora più complessa la situazione vi è il fatto che normalmente un Ente locale è proprietario di fabbricati con varie destinazioni d’uso, quali ad esempio:

  • Sedi municipali e locali adibiti ad attività d’ufficio;
  • Magazzini comunali;
  • Cimiteri;
  • Cucine centralizzate;
  • Biblioteche;
  • Musei;
  • Centrali termiche;
  • Edifici scolastici (di ogni ordine e grado);
  • Centri diurni, case protette;
  • Centri sociali;
  • Centri sportivi;
  • Cinema, teatri;
  • Sale polivalenti.

Si tratta di fabbricati ai quali fanno riferimento apparati normativi completamente diversi (soprattutto in materia di prevenzione incendi) e all’interno dei quali esistono vari soggetti (proprietario del fabbricato, titolare d’attività, eventuali ditte incaricate, personale operativo dell’Ente…) che devono interagire fra loro.

A questo occorre aggiungere la pluralità di mansioni che devono tutte essere considerate in maniera adeguata in sede di elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Fra queste, ad esempio:

  • Personale impiegatizio (attività amministrativa);
  • Personale scolastico;
  • Personale esterno (addetti alla manutenzione del verde, addetti alla nettezza urbana, cantonieri, elettricisti.);
  • Personale cimiteriale (necrofori);
  • Assistenti di base;
  • Personale di Polizia Municipale;
  • Personale cucine (cuochi…)

Si tratta di una situazione molto più articolata di quanto non possa apparire all’esterno, e che comporta una pluralità di conoscenze e professionalità spesso non tutte presenti all’interno dell’Ente, ma che richiedono la massima attenzione relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza.

Per ogni attività esistono un apparato normativo specifico e uno “trasversale” (comune cioè ad ogni fabbricato ed ogni attività lavorativa).

Esistono poi problemi di rapporti con Enti terzi, ai quali sono dati in uso fabbricati di proprietà dell’Ente (fra cui società sportive, centri anziani, scuole ecc.) In questo caso occorre predisporre adeguate convenzioni nelle quali siano indicate le rispettive competenze in materie di sicurezza. Convenzioni nelle quali è opportuno precisare sempre in maniera chiara “chi” fa “che cosa”.

L’articolo 30 del D.Leg.vo 81/2008, “Modelli di Organizzazione e di Gestione”, pone le basi per indirizzare le aziende  verso una direzione precisa: la creazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.

Si tratta di un elemento innovativo per la legislazione italiana in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e rappresenta certamente un importante passo avanti che evidenzia la volontà del legislatore di pervenire ad una gestione della sicurezza più efficace all’interno di ogni luogo di lavoro.

Il decreto richiama, in sede di prima applicazione, i modelli definiti dalle linee guida UNI-INAIL o il British Standart OHSAS 18.000:2007.

Indipendentemente dai modelli scelti, la scelta di attuare un sistema di gestione della sicurezza rappresenta un momento decisionale molto importante e impegnativo, soprattutto per un ente pubblico. Infatti l’indirizzo che nelle aziende private deve pervenire dalla proprietà o dal top management, nel caso di un ente pubblico, deve pervenire da un organo politico che, nella maggior parte dei casi, pur sensibile al problema, non sempre ne percepisce appieno l’importanza dal punto di vista operativo.

Si tratta di strumenti operativi che prevedono un riordino completo di tutte le azioni che l’Ente dovrà svolgere per ottemperare al Testo Unico.

Considerando che il decreto prevede numerosissimi adempimenti (alcuni dei quali molto complessi e di difficile attuazione), il presupposto di partenza è quello di gestire tutti i nuovi adempimenti in maniera coordinata con strumenti operativi adeguati, evitando di “subire” passivamente il decreto ritenendolo semplicemente un ulteriore aggravio delle normali attività.

Poiché in ogni caso i nuovi adempimenti dovranno essere attuati, risulta conveniente ritenerlo una nuova opportunità per rivalutare e reimpostare tutte le attività inerenti la sicurezza mediante una gestione permanente e controllata.

Le prime problematiche legate al un Sistema di Gestione della Sicurezza, una volta ottenuto l’input dai vertici aziendali (in questo caso politici), sono di due tipologie fondamentali:

  • problematiche legate al coinvolgimento del personale (a partire dai dirigenti, fino a tutti i lavoratori);
  • problematiche legate alla formalizzazione degli adempimenti.

Si tratta di due aspetti di importanza primaria, senza i quali non è possibile in nessun modo attuare un Sistema.

Nel primo caso è fondamentale che la volontà dei vertici sia reale e non solo formale e che l’impostazione del Sistema sia realmente ritenuta strategicamente importante (a livello di costi e di benefici) e non solo un aspetto “d’immagine”.

Solo così sarà possibile ottenere, nel tempo, un vero e proprio coinvolgimento di tutto il personale e ottenere, attraverso adeguati e prolungati momenti formativi, un reale cambiamento di mentalità.

Nel secondo caso, si tratta di creare meccanismi di comunicazione e una diversa maniera di lavorare relativamente alla sicurezza.

In entrambi i casi gli elementi fondamentali sono l’informazione e la comunicazione.

Un Sistema di Gestione comprende la struttura organizzativa, la pianificazione, i ruoli e le relative responsabilità, le procedure e le risorse umane, economiche e logistiche per attuare il sistema, mettere in atto la politica e raggiungere gli obiettivi.

Si tratta di concepire diversamente la modalità di svolgimento di ogni adempimento, in maniera da costruire un meccanismo all’interno del quale ogni lavoratore abbia un proprio ruolo.

È un percorso indubbiamente molto impegnativo ma è probabilmente l’unica strada attraverso la quale si potrà arrivare, nel tempo, a gestire la sicurezza in maniera efficace e concreta anche all’interno di un Ente locale.

 

Articolo a cura di Coalberto Testa

Profilo Autore

Coalberto Testa Ingegnere, è un consulente tecnico che si occupa di sicurezza, impianti e prevenzione incendi per la Pubblica Amministrazione dal 1994. Ricopre il ruolo di RSPP per numerose Istituzioni Scolastiche e Amministrazioni Pubbliche in Emilia Romagna.
Membro del comitato di Tecnico di Prevenzione Incendi dell'Emilia Romagna fino al 2013, dal 1996 svolge attività di docenza in materia di Sicurezza con particolare riferimento alle Istituzioni Scolastiche e agli altri settori della Pubblica Amministrazione.

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