Sicurezza Urbana: l’utilizzo della Videosorveglianza. Il Regolamento Comunale

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha riportato alla ribalta, nell’ambito delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone  maggiormente interessate da fenomeni  di  degrado,  anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

A tal fine, il Governo aveva autorizzato la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sulla scorta di tale normativa, e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati), i Comuni hanno avuto la necessità di rivedere la propria regolamentazione per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Vediamo, quindi, quali sono le informazioni indispensabili da inserire nei regolamenti comunali.

Il regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio comunale.

In particolare:

  • individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune o da esso gestiti;
  • definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  • disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di

Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune devono essere individuati in apposito allegato al regolamento. Tali impianti:

  • riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  • consentono unicamente riprese video;
  • sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell’allegato del regolamento;
  • sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

Si intende:

  • per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;
  • per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  • per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
  • per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
  • per “titolare”, l’Ente Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  • per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  • per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  • per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
  • per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
  • per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  • per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  • per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  • per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia municipale, dalla legge regionale…, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune.

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza deve essere finalizzato a:

  • prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui al decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 e al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
  • prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
  • controllare determinate aree del territorio comunale;
  • monitorare i flussi di traffico;
  • verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell’ordine.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l’irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada, ma esclusivamente per l’eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del codice della strada.

Il regolamento comunale garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Il Comune è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza pubblici. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

  • definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;
  • effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  • nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  • detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di video-sorveglianza;
  • vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni

Il dirigente del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

Il dirigente del Servizio tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

  1. a) cura l’installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  2. b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Il Comandante della Polizia locale ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Il Comandante della Polizia locale ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

  • adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell’accesso ai dati;
  • curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  • collaborano con il Segretario generale per l’evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  • custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le

Il Comandante della Polizia locale ed il dirigente del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Comando di Polizia locale ed al Servizio tecnico competente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

Nell’ambito degli incaricati, sono designati, con l’atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono:

  • trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  • raccolti e registrati per le finalità previste dal regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  • esatti e, se necessario, aggiornati;
  • trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  • conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente

Gli impianti di videosorveglianza consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità previste dal regolamento.

I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune, del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

I dati personali registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a sette giorni dalla data della rilevazione è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Fuori dalle suddette ipotesi, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

L’utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità.

La mancata osservanza dei suddetti obblighi può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l’avvio di eventuali procedimenti penali.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, Codice Privacy, e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni riguardanti l’obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

Il Comune, però, deve rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

  • pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
  • inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali e ferroviari alla città.

Il Comune deve rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all’interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l’informativa di cui all’articolo 13, Codice Privacy, ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Il Comune deve rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza tramite il posizionamento di cartelli contenenti l’informativa di cui all’articolo 13, Codice Privacy, ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, Autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, Codice Privacy, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono distrutti.

I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste dal regolamento.

I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono custoditi presso le centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune.

L’accesso alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune e del Comando di Polizia locale è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi del regolamento.

L’accesso da parte di soggetti diversi è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un’autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell’accesso. L’accesso avviene in presenza di incaricati del Comune specificatamente individuati.

L’accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità del regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.

L’accesso agli impianti di videosorveglianza avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all’interno delle sedi del Comune, del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri, in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme.

L’accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

L’accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, nonché al personale autorizzato della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri.

Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali.

La Giunta comunale, sulla base del regolamento, aggiorna l’elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all’allegato. A tal fine, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente alla Segreteria generale l’installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice Privacy,

decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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