La legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha apportato importanti modifiche all’articolo 172 del Codice della Strada in tema di sistemi di ritenuta, introducendo, in particolare, l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Nello specifico, è ora previsto che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il prescritto sistema di ritenuta (seggiolino), ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino.
La norma demandava a un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali di tale dispositivo di allarme, specificando che le suddette disposizioni sono da applicarsi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e, comunque, a decorrere dal 1° luglio 2019.
Alcuni giorni fa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato la bozza definitiva del decreto con il quale ha individuato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino sui veicoli, definendo altresì le procedure per la verifica di conformità di tali dispositivi.
Il decreto si compone di dieci articoli e due allegati.
Il provvedimento è ora stato inviato all’Unione Europea e pubblicato sul sito “TRIS” della Commissione Europea per una consultazione pubblica, affinché gli interessati possano inviare eventuali osservazioni sul testo. Passati tre mesi, lo schema di decreto potrà essere inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere e, successivamente, pubblicato.
Vediamo che cosa prevede tale decreto.
Innanzitutto, il Ministero fornisce le definizioni generali della terminologia utilizzata nel provvedimento, che aiutano l’interprete nella corretta applicazione delle disposizioni.
I veicoli interessati dal decreto sono quelli appartenenti a una delle categorie internazionali M1, N1, N2 e N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE.
Il dispositivo antiabbandono è un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l’abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo.
Il dispositivo deve, naturalmente, avere la marcatura CE, è cioè la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il dispositivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione; e deve essere omologato secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche.
Il decreto individua, quale autorità di vigilanza del mercato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tecnicamente, il dispositivo antiabbandono può essere:
a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
I dispositivi antiabbandono e i loro componenti debbono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali riportate nell’allegato A al decreto, che ne è parte integrante.
In particolare, il dispositivo antiabbandono deve:
Dal punto di vista tecnico-costruttivo, i dispositivi antiabbandono devono:
L’operatore economico, all’atto dell’immissione sul mercato, dovrà verificare che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti del presente decreto. I dispositivi antiabbandono saranno soggetti alla valutazione della conformità del tipo alle prescrizioni del decreto e alle pertinenti norme armonizzate.
La domanda di verifica di conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono dovrà essere presentata presso un solo organismo accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED.
L’organismo che verifica la conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono redige, nel caso di esito positivo, un attestato di conformità sulla base dell’esame della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante e dell’esame del tipo. L’attestato rilasciato dall’organismo accreditato riporta gli esiti della verifica di conformità, la documentazione tecnica del fabbricante, la descrizione e i disegni necessari per identificare il tipo di dispositivo esaminato.
Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato dovrà riportare, in modo ben leggibile e indelebile, l’evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.
Per ogni dispositivo antiabbandono, prodotto in conformità al tipo verificato, il fabbricante rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all’allegato B, del decreto in commento, nonché le prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche, per l’uso e manutenzione.
Il fabbricante di un dispositivo antiabbandono deve, inoltre, sottoporre il proprio sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione dello specifico dispositivo antiabbandono all’approvazione del medesimo Organismo accreditato e notificato che ha emesso il Certificato di Tipo e che ne sorveglia l’attuazione.
Gli organismi accreditati che operano per le verifiche e le certificazioni devono presentare apposita domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per la motorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal certificato di accreditamento, rilasciato i sensi del Regolamento (CE) 765/2008, che attesti che l’organismo è conforme ai requisiti indicati nel suddetto regolamento. L’elenco degli organismi riconosciuti sarà pubblicato dalla Direzione Generale per la motorizzazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La vigilanza del mercato, a norma del regolamento CE n. 765/2008, per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione Generale per la motorizzazione.
Nelle more dell’accreditamento specifico, la verifica di conformità può essere effettuata da un organismo già accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni per organismi che certificano prodotti, processi o servizi.
Articolo a cura di Marco Massavelli
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