Ruolo e specificità del preposto nei cantieri edili ai tempi del COVID-19

Premessa

È fatto noto (vedi anche i miei ultimi contributi su questo magazine: La valutazione dei rischi per le imprese edili e Ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri edili) che il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 presenta alcuni aspetti alquanto controversi. Tra quelli maggiormente discussi, oggi vorrei soffermarmi su un tema dibattuto da tanti e sotto certi versi molto spinoso: Il Preposto nei cantieri edili.

Sebbene il legislatore abbia chiarito più e più volte, attraverso vari interpelli, che l’individuazione della figura del preposto non è obbligatoria ma una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda, quando ci si trova in campo edile la non obbligatorietà risulterebbe poco scontata.

Analizziamo alcuni casi specifici relativi al cantiere edile. Per il montaggio e smontaggio di opere provvisionali, per i lavori di demolizione e per il montaggio e smontaggio dei ponteggi, la nomina del preposto alla sorveglianza dei lavori è obbligatoria.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello dell’Ance n°16 del 29/12/2015 sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Ministero sottolinea che nei casi succitati il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività. Il Ministero inoltre specifica che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quelle relative alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratie o di cassoni nei cantieri così come per i lavori di demolizione. Insomma, il preposto in cantiere deve rappresentare l’anello di congiunzione tra i lavoratori e l’ambito “dirigenziale” della struttura organizzativa dell’Impresa e viene riconosciuto dalla normativa, unitamente al datore di lavoro e al dirigente, come la figura basilare per la verifica, controllo e adozione delle misure di sicurezza necessarie e previste per le varie operatività.

Il Testo Unico e il preposto

Fatta questa premessa, lasciamo per il momento il campo edile e proviamo ad analizzare i vari passaggi normativi per tale soggetto, nell’intento di approfondire alcuni aspetti legati alla figura del preposto.

L’art. 2 definisce quali sono in linea generale le attribuzioni del Preposto: “lett. e) « preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”; mentre l’art. 19 dettaglia gli obblighi a cui il preposto è assoggettato:

“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.

Il Titolo IV e il preposto

Riferiamoci a due dei passaggi dell’articolo 19 sopra descritti: la lettera a) “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori…” e la lettera c) “richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio…”.

Questi saranno necessari per chiarire alcune riflessioni.

Analizziamo ora il Capo I del Titolo IV. Questo si riferisce alle Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Nel titolo l’art. 96 indica: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

In realtà, leggendo l’articolo nella sua estensione completa, non si trovano riferimenti a dirigenti e a preposti ma esclusivamente al datore di lavoro; e ciò all’apparenza potrebbe sembrare strano. Leggendo poi l’art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria – vediamo che questo articolo, pur non citando nei commi da 1 a 3 né il dirigente né il preposto, al comma 3ter precisa: “Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione“.

Ne consegue che la figura del dirigente e ancor meglio del preposto, pur se non citata nel primo articolo 96, è comunque presente per supportare l’azione del datore di lavoro. 

Ancora…

ALLEGATO XVII: “Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97″.

È semplice intuire che essendo l’articolo 97 diretto agli obblighi del datore di lavoro, essi si estendono anche ai soggetti che, nominati dal datore di lavoro, lo accompagnano nella propria attività…ossia dirigenti e preposti.

Ne consegue che per le imprese affidatarie tutto è abbastanza chiaro: la nomina del preposto è fondamentale per l’assolvimento degli artt. 96, 97 e dell’Allegato XVII.

E per le imprese esecutrici, come si deve comportare il datore di lavoro?

La nomina di quella “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici…” (art. 2) è obbligatoria?

La risposta più corretta risulterebbe no.

Non c’è alcun obbligo specifico per il TITOLO IV se non per alcune fattispecie che abbiamo precedentemente analizzato. I compiti di cui alla lettera a) “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori…” e lettera c) “richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio…” possiamo ricondurli, così come per tutti gli altri obblighi, in capo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Ma cosa succede quando il buon datore di lavoro, avendo più cantieri, non è fisicamente sempre presente? A chi è demandato il compito di verifica e controllo delle disposizione in materia di sicurezza in cantiere?

Proviamo ad analizzare l’Allegato XV (contenuti minimi del P.O.S). Nell’allegato vengono indicati (vedi punto 3.2.1) oltre ai dati identificativi dell’impresa esecutrice, anche quello del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere e nel successivo punto le mansioni in materia di sicurezza relative a questi soggetti nel cantiere specifico. Alla voce “capocantiere” si fa sempre riferimento al soggetto che ricopre uno specifico ruolo in materia di sicurezza nel cantiere, soggetto equiparabile al “preposto”.

Di fatto possiamo appurare che se la nomina del preposto in cantiere è nella discrezionalità del datore di lavoro, diventa di fatto obbligatoria quando, in cantiere, la presenza del datore viene meno.

Chi frequenta il cantiere edile in modo assiduo come il sottoscritto sa che non di rado in una squadra-tipo c’è un lavoratore (magari non formalmente investito) che ha il compito di gestire, organizzare e controllare l’attività e che, in assenza del datore di lavoro, ricopre il ruolo del preposto. Da qui la necessità, secondo il sottoscritto, di ufficializzare attraverso una nomina formale (anche se non obbligatoria) l’individuazione del soggetto preposto anche per rendere edotto il lavoratore che, inavvertitamente, si può trovare in tale situazione.

Il preposto capocantiere al tempo del COVID-19

Un’attenzione maggiore va sicuramente posta in questo particolare periodo, dovuto all’emergenza COVID-19. Il 19 marzo 2020 il MIT ha pubblicato le Linee Guida per i cantieri, con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia in atto.
Le linee guida in particolare illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere:

  • le modalità di comportamento da tenere;
  • le modalità di accesso dei fornitori esterni;
  • la pulizia e sanificazione;
  • le precauzioni igieniche personali;
  • i dispositivi di protezione personale;
  • la gestione degli spazi comuni;
  • l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);
  • la gestione di una persona sintomatica;
  • la sorveglianza sanitaria.

Il tutto da integrare eventualmente con altre disposizioni equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

Inoltre l’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

Anche se la responsabilità dell’implementazione di tali e altre misure sono nelle mani del datore di lavoro, il preposto ricopre per tali attività una funzione indispensabile: controllo e verifica delle misure intraprese e, soprattutto, supporto alle azioni del management. Può ad esempio allontanare un lavoratore qualora quest’ultimo non rispetti le norme di igiene e sicurezza o quando omette l’uso di dispositivi di protezione individuali o, ancora, quando lo stesso non mantenga comportamenti personali idonei.

 

Sitografia

Bibliografia

  • Claudia Macaluso, Il preposto nella prevenzione degli infortuni – Epc Libri, II ed. 2010
  • GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA – D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – Rev. gennaio 2020

 

Articolo a cura di Vincenzo Panico

Profilo Autore

Vincenzo Panico è laureato in edilizia, facoltà di Architettura alla Federico II di Napoli con 110 e lode. Si occupa da subito di consulenza e formazione per professionisti e lavoratori in ambito sicurezza sul lavoro. Collabora come formatore esterno qualificato con diverse società di formazione e consulenza operanti in Italia e all’estero, quali BRIXIA BUSINESS SOLUTIONS, IGEAM ACADEMY, EPOCHÉ SERVICE INTEGRATOR, S.A.RI., confrontandomi con svariate realtà lavorative e aziende di livelli e settori diversi. Si relaziona con numerosi tecnici ed RSPP, spaziando dalla grande distribuzione all’edilizia, dal metalmeccanico alla ristorazione, dal petrolchimico al sanitario. Tra le certificazioni personali acquisite si annoverano: Abilitazione al ruolo di CSP e CSE; Certificatore energetico degli edifici; Formatore qualificato sicurezza sul lavoro; Abilitazione al ruolo di RSPP con acquisizione dei modulo A, modulo B comune, B specialistici, Modulo C; abilitazione all’esercizio della professione; numerosi aggiornamenti; vari seminari tecnici e didattici.

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