Rieccoci al lockdown: questa volta riguardante solo alcune Regioni più nello specifico, ma relativo a tutto il territorio nazionale, in via generale, interessato totalmente dal c.d. coprifuoco serale e notturno.
Ed ecco ricomparire la famosa “autocertificazione” che si deve compilare per giustificare determinati spostamenti.
E, quindi, rivedremo i posti di controllo degli organi di polizia, a volte affiancati anche dall’esercito, per il monitoraggio degli spostamenti delle persone, sia su veicoli sia a piedi.
Nasce spontanea una domanda: la Polizia Locale può effettuare i controlli sul rispetto delle disposizioni adottate con i vari D.P.C.M., e applicare le conseguenti sanzioni amministrative e penali nel caso in cui accerti una violazione relativa alle disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19?
La risposta a questa domanda è fondamentale, perché determina la legittimità o meno dei verbali di accertamento e contestazione delle relative violazioni.
E le risposte che finora sono state date a questa domanda sono, indifferentemente, sì, no, meglio forse.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Negli ultimi D.P.C.M. adottati e, in particolare, nell’ultimo, attualmente vigente, del 3 novembre 2020, all’articolo 13, si legge:
La norma, indirizzata ai Prefetti, prescrive la possibilità che essi si avvalgano, per i controlli delle misure adottate con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, delle Forze di Polizia.
Le Forze di Polizia sono individuate dall’articolo 16, legge 1 aprile 1981, n. 121, leggendo il quale si noterà subito che non ricomprende la Polizia Locale, che quindi, non è Forza di Polizia.
Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
A una prima lettura delle disposizioni appena citate, sembrerebbe, quindi, che la Polizia Locale non possa effettuare i controlli per il rispetto delle disposizioni adottate con D.P.C.M. e relative alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ma approfondiamo ulteriormente la questione.
La Polizia Locale è regolata dalla legge 7 marzo 1986 n.65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”.
In particolare, l’articolo 5 attribuisce al personale che svolge servizio di Polizia Municipale, l’esercizio di:
A norma dell’articolo 3, legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Municipale collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti autorità.
Le funzioni di pubblica sicurezza dipendono dal prefetto, il quale, a norma dell’articolo 5, comma 2, legge n. 65/86, conferisce al suddetto personale di Polizia Locale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.
Per cui, la Polizia Locale svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previo conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del prefetto, collaborando con le Forze di polizia statali, previa apposita richiesta da parte delle competenti autorità e precisa disposizione del sindaco.
Facendo, per ora, un sunto delle disposizioni citate, quindi, la Polizia Locale può effettuare i controlli per il rispetto delle disposizioni adottate con D.P.C.M. e relative alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quando:
Ma dobbiamo evidenziare una ulteriore questione.
Nel caso in cui siano rispettati i precedenti punti, allora nulla questio: la Polizia Locale è autorizzata a svolgere i servizi di controllo anti-COVID, collaborando con le altre Forze di polizia.
Ma seppur il personale di Polizia Locale sia in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, non sia stata presentata l’apposita richiesta, ovvero non sia stata data la disposizione da parte del sindaco, il personale di Polizia Locale può svolgere tali controlli?
Dobbiamo chiamare in causa la “vecchia” legge n. 689/81, che, all’articolo 13, comma 4, stabilisce che all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
E il personale di Polizia Locale, a norma dell’articolo 57, commi 2 e 3, codice procedura penale, in riferimento all’articolo 5, legge n. 689/81, ricopre la qualifica di polizia giudiziaria. Per cui, in conclusione, seppur legittimamente non citata dall’articolo 13, D.P.C.M. 3 novembre 2020, la Polizia Locale può, senza alcun dubbio, effettuare i controlli relativi alle disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e accertare le conseguenti violazioni previste dall’articolo 4, decreto legge n. 19/2020.
Articolo a cura di Marco Massavelli
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