Le novità del Decreto Sicurezza bis (d.l. 14 giugno 2019, n. 53)

Il 14 giugno 2019 è stato approvato il decreto-legge n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” e definito, giornalisticamente, come “Decreto Sicurezza bis”.

Come è noto il decreto legge, entrato immediatamente in vigore con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, pena la sua decadenza.

In questi sessanta giorni il decreto subirà sicuramente delle modifiche ma, con il presente approfondimento, vogliamo evidenziare fin da ora le norme di maggior interesse della nuova disposizione.

Nella sua prima parte (artt. 1–2), come sempre, il decreto interviene in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, secondo il nuovo comma 1-ter dell’articolo 11, al fine di regolarizzare quanto, già di fatto, sta avvenendo, il Ministro dell’interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana e tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, di cui al comma 1-bis, e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzino le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo articolo 12, con il nuovo comma 6-bis, prevede le sanzioni relative all’inottemperanza alle limitazioni o ai divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione.

Infatti, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto a osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter.

In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare.

All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente.

Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative.

Vengono potenziate, dal punto di vista economico, le operazioni di polizia sotto copertura: infatti, all’articolo 4 del decreto legge si prevede che al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sia autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2019, di 1.000.000 euro per l’anno 2020 e di 1.500.000 euro per l’anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale. Interessante modifica all’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: al comma 3, dopo le parole «successive all’arrivo,» sono inserite le seguenti: “e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.

L’articolo 109 TULPS prescrive, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla provincia autonoma, la possibilità di dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

Tali soggetti, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno; tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e i gruppi guidati, la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.

I gestori sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo: la novità introdotta dal Decreto Sicurezza bis prevede, ora, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di P.S. con immediatezza – e non entro le ventiquattrore successive all’arrivo – nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore. Tale modifica si è, come è ovvio, resa necessaria per garantire un controllo tempestivo in caso di soggiorni brevissimi, che non sarebbe possibile, nel caso in cui la comunicazione pervenisse all’autorità di P.S. nelle ventiquattrore successive all’arrivo, in quanto i soggetti ospitati potrebbero già essere ripartiti.

Importante sanzione viene inserita nella legge 22 maggio 1975, n. 152, con l’introduzione del nuovo articolo 5-bis: salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La prima parte del decreto legge si conclude con l’articolo 7, che prevede alcune modifiche al codice penale, per sanzionare determinati comportamenti tenuti nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L’articolo 339, codice penale, prevede le circostanze aggravanti per i reati di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: il comma 1, in particolare, prescrive che le pene stabilite per i suddetti reati sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Le circostanze aggravanti di cui all’articolo 339, comma 1, codice penale, devono applicarsi anche, con le modifiche del Decreto Sicurezza bis, se se la violenza o la minaccia siano commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’articolo 340, codice penale, punisce l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità: quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico si applica, ora, la reclusione fino a due anni. L’articolo 419, codice penale, punisce i reati di devastazione e saccheggio: la pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito, e ora, anche nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Infine, in relazione al reato di danneggiamento di cui all’articolo 635, codice penale, è stato introdotto il nuovo comma che punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con la reclusione da uno a cinque anni, abrogando i riferimenti alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico già presenti nel comma 1 della medesima disposizione.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nella seconda parte del decreto legge, dall’articolo 8, vengono introdotte disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.

Innanzitutto, il decreto legge prevede una interessante facoltà assunzionale: al fine di dare attuazione a un programma di interventi temporaneo ed eccezionale finalizzato a eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonchè di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2.

In materia di disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007 n. 68, l’articolo 1, comma 1, prevedeva che, a norma delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non fosse richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso fosse non superiore a tre mesi.

Il Decreto Sicurezza bis ha sostituito le parole «visite, affari, turismo e studio» con le parole «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio». Per cui, con la nuova disposizione, per l’ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.

Il Capo III del decreto prevede disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L’articolo 13 apporta modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, introducendo misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati,  anche  con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti  per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  26  aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno 1993, n. 205, agli articoli  6-bis,  commi  1  e  2,  e  6-ter  della presente  legge,  per  il  reato  di  cui  all’articolo 2-bis  del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale  o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e’ stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e’ stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il divieto può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all’articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

In riferimento al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, si evidenzia che con il Decreto Sicurezza bis, a norma dell’articolo 8, è vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.

Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate.

L’articolo 14, decreto legge n. 53/2019, introduce un ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto, con la modifica dell’articolo 77 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche nei confronti di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nuova circostanza aggravante comune, di cui all’articolo 61, n. 11-septies codice penale, risulta, ora, l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. L’articolo 131-bis, comma 2, codice penale prevede, ora, anche che l’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Non resta, quindi, che attendere la conversione in legge del decreto e vedere quali ulteriori novità verranno introdotte.

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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