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Le guardie giurate nello Statuto dei lavoratori – l’Articolo 2

La legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuta come statuto dei lavoratori, è una delle principali normative della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro.

Introdusse importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori con alcune disposizioni a tutela di questi ultimi e nel campo delle rappresentanze sindacali; ad oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l’ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.

Quello che tratteremo in questo trafiletto è l’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori (guardie giurate) che, come si può intuire, coinvolge l’attività delle Guardie Particolari Giurate. E’ una norma molto importante che può avere conseguenze anche gravi dal punto di vista della responsabilità personale ma che, per esperienza diretta sia operativa di gestione del personale sia in qualità di docente, riscontro essere spesso rigorosamente ignorata.

Iniziamo con lo scoprire cosa recita testualmente l’art. 2 (guardie giurate) dello Statuto dei Lavoratori: “Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.”

Vedremo ora in che contesto operativo trova applicazione questa norma e come l’ignoranza della stessa può comportare conseguenze molto gravi.

Analizziamo, per una migliore comprensione, questo articolo.

Per datore di lavoro si intende, ad esempio, il titolare di una azienda dove si è comandati in servizio, ipotizziamo, di piantonamento fisso. Questi ha la facoltà di adibire Guardie Particolari Giurate alla vigilanza ed alla custodia del patrimonio aziendale secondo le previsioni dell’art. 133 del T.U.L.P.S.

Si precisa, in modo ancor più specifico, che non può essere svolta alcuna attività di controllo sui lavoratori dipendenti dell’azienda (sempreché questi ultimi non commettano palesemente dei reati o mettano a repentaglio i beni aziendali) e che l’inosservanza di questo articolo da parte di una Guardia Particolare Giurata può comportare sanzioni gravi a carico di quest’ultima, sanzioni che vanno dalla sospensione dal servizio al licenziamento.

Orbene le Guardie Particolari Giurate, al di là di quanto previsto dalle disposizioni specifiche di servizio emanate dall’Istituto di Vigilanza per ogni singola postazione di servizio, conferiscono anche con la figura del Responsabile della Sicurezza o comunque con un rappresentante della committenza al fine di soddisfare esigenze operative contingenti purchè, ovviamente, legittime.

Ovviamente per stabilire che queste siano legittime, occorre conoscere le norme.

Pertanto capita più spesso di quanto si possa immaginare che la Guardia Particolare Giurata, a causa della sua ignoranza, incappi in inconvenienti del genere.

Facciamo di seguito degli esempi pratici capitati ad alcune Guardie Particolari Giurate durante la mia esperienza professionale:

  • il Responsabile della Sicurezza chiede alla Guardia Particolare Giurata in servizio di annotare gli orari di ingresso e/o di uscita dei dipendenti dell’azienda;
  • il Responsabile della Sicurezza chiede alla Guardia Particolare Giurata in servizio di verificare, durante il giro di controllo, se i dipendenti dell’azienda svolgono regolarmente la loro attività lavorativa;
  • il Responsabile della Sicurezza chiede alla Guardia Particolare Giurata in servizio di verificare, attraverso l’uso del sistema TVCC o di altro strumento di controllo, il corretto svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti dell’azienda.

Questi sono solo tre tra gli esempi più comuni che ho trattato direttamente ma la casistica, come si può intuire, può essere molto più vasta.

Queste richieste posso essere avanzate maliziosamente dal Responsabile della Sicurezza che conosce la norma e punta sull’ignoranza della Guardia Particolare Giurata oppure per sua stessa ignoranza che trova terreno fertile in quella della Guardia Particolare Giurata in servizio.

Il problema si risolve alla radice se ad essere formata ed informata sia proprio la Guardia Particolare Giurata la quale, in presenza di richieste del genere, ne fa presente immediatamente la illiceità.

Le conseguenze, come abbiamo rilevato, sono molto gravi. Laddove venisse accertata l’infrazione della norma da parte di una Guardia Particolare Giurata, l’Ispettorato del Lavoro ne promuove presso il Questore (che resta il dominus dei titoli di polizia rilasciati e necessari per svolgere l’attività di Guardia Particolare Giurata) la sospensione dei titoli di polizia (con conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o, nei casi più gravi, la revoca (con conseguente licenziamento dell’interessato da parte dell’Istituto di Vigilanza da cui dipende).

Nonostante l’importanza della norma ed i gravi provvedimenti ad essa connessi, l’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori è molto spesso sconosciuto agli operatori della vigilanza privata ed anche, circostanza ancor più grave, a coloro che li gestiscono.

E’ per questa ed altre ragioni del genere spesso legate anche alla sicurezza personale degli operatori nonché alla loro tutela legale, che la formazione deve essere alla base di qualsiasi attività lavorativa ed in modo particolare a quella relativa agli operatori della vigilanza privata.

Gli Istituti di Vigilanza privati più professionali e lungimiranti investono moltissimo nella formazione anche avvalendosi della collaborazione di aziende di formazione esterne poiché si rendono perfettamente conto che il feedback, anche dal punto di vista commerciale, è significativo.

Ma al di là delle scelte aziendali, è opportuno che ogni Guardia Particolare Giurata si documenti motu proprio circa gli aspetti normativi che regolamentano la propria attività al fine di non incappare, inconsapevolmente, in errori le cui conseguenze possono pregiudicare addirittura la continuità del rapporto di lavoro.

Articolo a cura di Andrea Bucci

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Andrea Bucci

Direzione Tecnica Nazionale presso Security.it Srl

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