Perché la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) di una ditta o di un lavoratore autonomo edile è fondamentale nell’esercizio di controllo e vigilanza da parte del committente?
Negli ultimi anni tantissimi committenti che per lavoro ho incrociato sulla mia strada mi hanno manifestato tantissime perplessità in capo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale poiché, spesso proprio gli stessi non riconoscono il peso di tale obbligo e soprattutto gli effetti che la errata scelta dell’impresa affidataria o esecutrice o subappaltatrice o lavoratore autonomo può avere sull’andamento dei lavori, in primo luogo in materia di sicurezza.
Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente organizzativi, che coinvolgono varie figure iniziando dai COMMITTENTI di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri. Sono così riportati in capo all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 i compiti del Committente e Responsabile dei Lavori, tra i quali, come principali, già nelle fasi di progettazione dell’opera, riscontriamo l’attinenza ai principi Generali di Tutela di cui all’articolo 15 sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative; sia all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Nelle more di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri, e per non incorrere nella “culpa in eligendo” (colpa nella scelta…imputata al committente a causa della cattiva scelta dei soggetti e/o delle imprese collaboratrici), il legislatore al comma 9 del suindicato articolo ha previsto due tipi di verifiche di idoneità tecnico-professionale dove la prima è da effettuare nei confronti dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’altra con l’art. 97 comma 2 dello stesso D. Lgs. a carico del datore dell’impresa affidataria da effettuare nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere edile. Ma cosa significa VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE? Per idoneità tecnico-professionale s’intende il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. (Art. 89, lett. l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Il committente preso atto delle fasi lavorative e delle indicazioni ivi contenute, deve scegliere l’impresa esecutrice previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Difatti, se l’impresa non ha una buona organizzazione per l’esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, c’è una forte probabilità che durante i lavori, si possano verificare infortuni anche gravi. E’ quindi fondamentale che il committente affidandosi ad un impresa qualificata, scenda nel merito anche di specifiche qualifiche e conoscenze tecniche che la stessa deve possedere come ad esempio corsi specifici di formazione (PONTEGGI, PREPOSTI, etc…) o abilitazioni a conduzione di attrezzature particolari (MMT, GRU, GRU SU AUTOCARRO, etc..).
La verifica però non si completa nell’accertarsi della presenza degli attestati di formazione, ma in tanti casi concreti, può essere necessario sincerarsi che vi sia un numero di operatori qualificati sufficiente ad eseguire tali lavorazioni specifiche. Esempio classico è il numero di addetti per il montaggio di ponteggi (almeno 3; 2 montatori più 1 preposto – quesito ministeriale n.142 del 3 settembre 2012); o ancora quando si deve operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dove risulta necessario che l’impresa possegga i requisiti riportati nel DPR 177/2011, tra i quali la qualificazione del personale nonché la dotazione e l’addestramento all’uso di particolari DPI e attrezzature specifiche.
Affiora quindi, dopo tali riflessioni, come sia complesso il ruolo del committente che deve saper identificare il giusto operatore economico idoneo allo svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle ingenti responsabilità che permangono a suo carico.
Dal punto di vista normativo, il legislatore dà i primi strumenti minimi operativi per avviare l’opera di verifica. Secondo l’art. 90 comma 9 lettera a), infatti, “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: …verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII“. Tale allegato riporta tutta una serie di documenti che le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare (con delle “semplificazioni” per i cantieri ≤ di 200 u/g e/o le cui lavorazioni non comportano rischi particolari di cui all’All. XI del D.Lgs. 81.08).
Al PUNTO 1 le imprese dovranno presentare almeno:
Al PUNTO 2 i lavoratori autonomi dovranno presentare almeno::
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
È evidente la complessità della documentazione che sia le imprese esecutrici che i lavoratori autonomi devono presentare al committente o al RL o più precisamente devono consegnare in copia allo stesso committente considerato che questi, ai sensi della lettera c) del comma 9 dell’art. 90, è tenuto a trasmetterla insieme al nominativo delle imprese esecutrici e prima dell’inizio di lavori, all’amministrazione competente pena la sospensione del titolo abilitativo (PDC, SCIA, CILA, etc…)
Particolare attenzione occorre porla per i lavoratori autonomi. È necessario verificare che la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso della attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) sia effettivamente “propria” al fine di evitare i casi in cui, invece di operare in modo autonomo, esista un rapporto di subordinazione. Frequentemente, infatti, si riscontra l’utilizzo improprio di “finti” lavoratori autonomi, che però, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo dell’imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la stessa attività del personale dipendente delle imprese stesse. (Circ. 16/2012 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
Concludendo sembra chiaro che la verifica del ITP delle imprese esecutrici, subappaltatori e/o lavoratori autonomi non si risolve con la mera acquisizione dei documenti ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere.
Non solo!
La verifica dell’idoneità non si esaurisce al momento della scelta dell’impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l’iter dei lavori: dall’incantieramento fino alle possibili opere di collaudo a conclusione dei lavori.
Ecco perché ai miei clienti, colleghi o amici che molte volte mi palesano perplessità in merito dico sempre di affidarsi a tecnici competenti e di farsi consigliare, prima che sia troppo tardi.
Articolo a cura di Vincenzo Panico
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