La gestione della sicurezza antiterrorismo per i pubblici eventi: metodi e prassi operative per i soggetti organizzatori

Introduzione

I recenti avvenimenti di Manchester (attentato durante un concerto all’Arena) e di Torino (incidente per falso allarme terroristico durante la proiezione di una partita di calcio a Piazza San Carlo) hanno evidenziato la necessità di un nuovo modus operandi di forze dell’ordine ed organizzatori di eventi pubblici.

Le analisi delle azioni terroristiche di questi ultimi anni (a partire dagli attentati di Parigi del 13 novembre 2015) mostrano chiaramente una nuova tipologia di minacce e di obiettivi da parte di gruppi o di singoli esecutori in nome di Daesh: non più solamente siti di rilevanza religiosa e culturale, ma luoghi di aggregazione di massa. Obiettivi scelti appositamente per colpire la coscienza collettiva di un mondo considerato antagonista e in un contesto di assoluta normalità: manifestazioni sportive, concerti, feste di piazza, mercatini e vie dello shopping. Azioni eseguibili da soggetti isolati, spesso privi di un accurato addestramento tecnico-operativo e senza una particolare preparazione logistica.

Le attività preventive di contrasto (soprattutto da parte di organismi di intelligence) risultano peraltro estremamente difficoltose a causa di un inquietante “mimetismo sociale” (reti di copertura e favoreggiamento in contesti urbani normali), nonostante le notevoli competenze e risorse dispiegate sul campo.

La circolare Gabrielli del 25 maggio 2017

Quanto mai opportuna per modalità, contenuti e tempi è quindi giunta  la circolare del Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia, inviata il 25 maggio scorso a tutti i prefetti e questori italiani.

In tale circolare sono stati fissati con chiarezza i criteri di sicurezza per i cosiddetti “pubblici eventi”:

– previsione di un’adeguata protezione delle aree interessate dall’evento, attuando attenti controlli con frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie, mediante l’ausilio di personale specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche

– individuazione di idonee aree di rispetto e/o pre-filtraggio al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, valutando ove possibile l’adozione di impedimenti, anche fisici, all’accesso di veicoli alle aree pedonali

– opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi, affinché mantengano un elevato e costante livello di attenzione e professionalità, con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a salvaguardia della propria ed altrui incolumità

– gli organizzatori degli eventi forniscano un adeguato contributo ad integrazione delle misure pianificate, mediante il concorso nel dispositivo di un servizio di stewarding calibrato alle esigenze e che esalti la partnership tra pubblico e privato, in un’ottica di gestione partecipata della sicurezza

Tale circolare, successivamente rafforzata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno On. Marco Minniti dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno (“se l’evento non garantisce il livello massimo di sicurezza, è chiaro che non può farsi”), ridefinisce il quadro delle responsabilità nella gestione di un evento pubblico:

– la gestione della pubblica sicurezza a cura delle Forze dell’Ordine, le cui attribuzioni e competenze di istituto sono esercitate in via esclusiva e con i poteri sanciti dal legislatore;

– la pianificazione dell’evento a cura del soggetto organizzatore, il quale deve predisporre le opportune ed idonee attività di tutela del pubblico partecipante all’interno della relativa area di svolgimento;

– le operazioni di emergenza (sanitarie, antincendio e di evacuazione), da attuarsi a cura di organismi di Protezione Civile, Polizia Locale e Pubblica Assistenza appositamente mobilitati.

Un modello operativo per gli organizzatori di eventi

Il principale elemento di novità della Circolare Gabrielli del 25 maggio scorso è costituito dal coinvolgimento diretto e con un chiaro ruolo di responsabilità del soggetto organizzatore.

L’avvio del processo organizzativo delle “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo” avviene attualmente in base alle disposizioni definite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) agli articoli 68, 69 e 80 (Regio Decreto n. 773/1931 con s.m.i.) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all’art. 19. Tale normativa prevede che la richiesta di autorizzazione venga presentata al Comune (per il tramite del proprio ufficio competente).

In virtù della citata Circolare Gabrielli, sarebbe ora auspicabile che la domanda di autorizzazione (“licenza di agibilità e/o autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo”) e la documentazione da allegare (focalizzata attualmente soprattutto ad aspetti di “safety”) fossero integrate da un “piano preliminare di gestione della sicurezza e della protezione da atti ostili deliberati”, redatto a seguito di un’accurata e mirata analisi dei rischi ipotizzabili per storicità e similitudine di accadimenti avvenuti.

Tale piano (con la relativa analisi dei rischi) dovrebbe essere successivamente inoltrato dal Comune alla Questura di competenza, in modo che quest’ultima possa arricchire/modificare l’ipotesi di scenario operativo nella propria analisi interna. Il piano dovrebbe quindi costituire un elemento di valutazione della proattività dell’organizzatore ai fini della concessione dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’evento.

L’analisi dei rischi, propedeutica alla redazione del piano preliminare, dovrebbe essere condotta con l’adozione di uno strumento adeguato (un protocollo definito e sviluppato appositamente per la sicurezza antiterrorismo) a cura di professionisti con una competenza specialistica.

Acquisita l’autorizzazione per lo svolgimento dell’evento (ai sensi degli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.) e recepite le eventuali raccomandazioni preliminari da parte delle autorità competenti, il soggetto organizzatore predisporrebbe quindi il definitivo “piano di gestione della sicurezza e della protezione da atti ostili deliberati”, individuando le necessarie risorse umane (prettamente di stewarding), strumentali (utilizzo di metal detector, ecc.) e procedurali (ad esempio, per la regolazione ordinata dei flussi e la dislocazione del personale di vigilanza sui punti sensibili) da impiegare a sua cura per tutte le fasi di svolgimento della manifestazione.

Tale piano dovrebbe quindi essere sottoposto alla Questura per una sua validazione definitiva, in modo che l’intero dispositivo di sicurezza integrato utilizzato (pubblico e privato) possa essere ottimizzato per tipologia, per consistenza numerica e per dislocazione sull’area interessata.

Conclusioni

L’adozione della prassi operativa a cura del soggetto organizzatore di eventi sopra descritta consentirebbe di approntare le attività di gestione dell’intera manifestazione in un modo vantaggioso per i motivi di seguito elencati:

– efficientamento delle risorse umane e strumentali in campo, secondo un approccio coordinato e cooperante la cui regia sarà a cura delle Forze dell’Ordine;

– minimizzazione delle ridondanze, con conseguente contenimento dei costi operativi generali;

– possibile contenimento dei costi assicurativi dell’evento, in caso di polizze dedicate e per le quali le compagnie interessate terranno conto dell’analisi e delle azioni di mitigazione dei rischi effettivamente implementate e validate dalle autorità di Pubblica Sicurezza;

– maggiore percezione di protezione da parte del pubblico partecipante, il quale, informato dall’organizzazione dell’evento, potrà assumere comportamenti disciplinati al presentarsi della minaccia ipotizzata (contribuendo così alla riduzione dei danni collaterali riconducibili a  smarrimento, panico e caos).

Il modello operativo qui presentato appare idoneo a recepire le disposizioni e le raccomandazioni diramate dalla autorità in queste ultime settimane, realizzando in modo strutturato ed organico la oramai auspicata sinergia pubblico-privata per la gestione della sicurezza antiterrorismo: una reale condivisione della responsabilità e dell’impegno, orientata alla tutela della collettività e dei suoi valori.

Rif. normativi e bibliografici

  • R.D. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
  • D.P.R. 616/1977 – Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato
  • Circolare del Capo della Polizia del 25 maggio 2017
  • ISO 31000:2009 – Risk Management – Principles and Guidelines
  • ISO 31010:2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniques
  • C. Todaro/V. Iavarone – Protocollo per la Valutazione del Rischio Sicurezza AS/AT – Novembre 2012
  • V. Iavarone/C. Todaro/R. Caria – La Protezione delle Infrastrutture Critiche – Ministero Difesa – Rivista Militare nr. 1/2013

 

A cura di:

Claudio Todaro, esperto in Gestione del Rischio Sicurezza Antisabotaggio/Antiterrorismo

Vincenzo Iavarone, esperto in Sicurezza per le Infrastrutture Critiche & Crisis Management in scenari non convenzionali

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