L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 da un indicazione chiara e inconfutabile sul significato di “impresa affidataria”, intesa come “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Con l’istituzione nel Decreto 81 della disciplina della “impresa affidataria”, la posizione di garanzia dell’appaltatore che subappalta uno o più lavori ricadenti all’interno del medesimo appalto ha assunto una forma nuova, in cui l’organizzazione del cantiere va tenuta distinta dall’esecuzione dei lavori dovendo, in particolare, adempiere ai fondamentali obblighi – la cui violazione è penalmente sanzionata – di prevenzione, protezione, cooperazione, coordinamento e supervisione.
Tale approccio trova la mia piena approvazione, considerando l’istituto del subappalto sempre più utilizzato nei cantieri edili e non solo, generando spesso criticità evidenti di gestione e programmazione che molte volte si traducono in infortuni decisamente gravi o addirittura mortali.
Inoltre, con le integrazioni e i correttivi al D.Lg. 81/08 introdotti dal D.Lgs. 106/09 il legislatore, nel succitato art. 89 al punto i), ha chiarito che “quando il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.
Chiaro è che il dettato normativo vuole l’individuazione inequivocabile dell’affidataria; per cui, quale che sia la forma di associazione e/o consorzio, l’individuazione dell’impresa affidataria deve essere ricondotta a colei che è “titolare del contratto di appalto” o, in caso di consorzi e/o associazioni di imprese, all’assegnataria dei “lavori oggetto del contratto di appalto”.
Con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri:
COORDINAMENTO DI 1° LIVELLO O MACRO LIVELLO, svolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione:
COORDINAMENTO DI 2° LIVELLO O MICRO LIVELLO, svolto dall’impresa affidataria:
Esempio tipico di impresa affidataria è il General Contractor, che può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire unicamente le imprese subappaltatrici.
In sostanza, l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve effettuare nei confronti delle imprese a cui ha subappaltato una parte dei lavori affidati è definito Coordinamento di 2° livello o micro livello e rappresenta, in concreto, i compiti del “datore di lavoro dell’impresa affidataria” previsti dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008, nel caso in cui i lavori vengano affidati da un committente a un’impresa affidataria e, da questa, a una o più imprese sub-appaltatrici. Il datore di lavoro in questione può delegare un proprio dirigente o un preposto nell’adempimento di tali compiti, previa adeguata formazione.
Purtroppo la norma non ha fornito alcuna specifica indicazione circa i contenuti minimi di tale requisito formativo. Tale formazione minima richiesta, a mio avviso, dovrebbe corrispondere a quella del preposto; anche se, ancora secondo il sottoscritto, una formazione davvero adeguata dovrà fornire almeno competenze e capacità minime per saper effettuare valutazioni del rischio, saper verificare/redigere documenti tecnici e di sicurezza sul lavoro e dovrà comprendere nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze.
Qualora il committente o il responsabile dei lavori affidi incautamente il contratto d’appalto a un’impresa affidataria il cui datore di lavoro, nonché i cui dirigenti e preposti, non siano stati idoneamente formati in materia di igiene e sicurezza al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi propri di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, commetterà un reato punito con l’arresto e ammenda.
Facciamo alcune considerazioni.
L’art. 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 81/2008 definisce il POS come documento di valutazione dei rischi, e rinvia all’allegato pertinente che ne definisce i requisiti minimi, ma non restringe l’obbligo dello stesso alle sole imprese esecutrici, perché l’articolo sanzionato penalmente è il 96 e in esso l’obbligo è previsto sicuramente per tutte le imprese affidatarie esecutrici, ma anche per quelle affidatarie non esecutrici.
Ancora:
È evidente che il legislatore, nel ricordare più volte il ruolo di controllo e verifica dell’affidataria, ha anche sottolineato in numerosi articoli la necessità che questa ultima redigesse il proprio Piano Operativo di Sicurezza anche come piano guida di riferimento, oltre al PSC del Coordinatore, per imprese esecutrici per la redazione dei propri POS.
Proviamo ora ad immaginare il POS di una affidataria che opportunamente dovrà riportare tutte le lavorazioni relative all’appalto anche se alleggerito dall’elenco dei macchinare, dei dipendenti, degli apprestamenti e altro ancora. La redazione di tale documento, anche se lodevole, rischierebbe di essere un ennesimo spreco di carta e risorse.
Questo per dire che, assodata la necessità e l’obbligatorietà del PSC e dei POS delle imprese esecutrici per ogni parte d’opera oggetto di contratto, a mio avviso l’affidataria non deve redigere alcun POS a meno di interventi da eseguire in cantiere con propri mezzi e risorse da impiegare (esempio tipico del tecnico di cantiere dell’affidataria che, saltuariamente o costantemente, si reca in cantiere per la verifica e il controllo delle imprese esecutrici subappaltatrici).
Articolo a cura di Vincenzo Panico
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