Lo scorso 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE 2017/746 (Medical Device Regulation – MDR) che comporta una profonda modifica della disciplina della produzione e della commercializzazione dei dispositivi medici.
Il nuovo Regolamento è scaturito dalla necessità di revisionare le tre normative emanate negli anni 90, i.e. Dir. 90/385/CEE, Dir. 93/42/CEE e Dir. 98/79/CEE per rispondere alle necessità normative derivanti dagli importanti progressi tecnologici estremamente innovativi compiuti nell’arco dell’ultimo ventennio in termini di dispositivi medici estremamente innovativi. Attualmente, diverse disposizioni transitorie sono in vigore fino al 2025.
Come si evince dal sito della EU, “Il regolamento sui dispositivi medici mira a garantire un elevato livello di salute pubblica e di sicurezza dei pazienti, tenendo conto del progresso scientifico” ed è integrato dal regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro la cui applicazione è prevista per il 2022.
Insomma, il nuovo regolamento comporterà modifiche alle qualifiche generali dei prodotti, requisiti di qualità più rigorosi, una migliore tracciabilità e audit, unitamente ad un maggiore controllo degli istituti di certificazione.
Rientrano nel nuovo regolamento:
È altresì fornita una nuova classificazione di alcuni dispositivi e introdotta la codifica UDI (i.e. Unique Device Identification – identificazione univoca dei dispositivi) per consentirne una migliore tracciabilità e facilitare l’eventuale ritiro di dispositivi che presentano un rischio per la sicurezza.
A grandi linee, l’MDR mira a:
Tutto ciò comporterà nuove responsabilità, ulteriori obblighi di approfondimento della documentazione tecnica e un sistema più rigoroso sia di valutazione clinica sia di sorveglianza post-vendita per gli operatori economici coinvolti nel mercato dei dispositivi medici.
Il regolamento mantiene la classificazione dei dispositivi medici suddivisa in quattro classi di rischio e precisamente: I, IIA, IIB, III in funzione della destinazione d’uso e dei rischi che comporta. La classificazione dipende dalla destinazione d’uso indicata dal fabbricante:
I dispositivi di Classe IIa, IIb e III richiedono l’intervento di un Organismo Notificato.
È doveroso evidenziare che, rispetto al passato, l’MDR introduce:
L’Importatore ed il distributore avranno l’obbligo di controllare la conformità del dispositivo e di cooperare con le autorità competenti per qualsiasi azione volta ad eliminare o attenuare i rischi eventualmente presentati da dispositivi commercializzati. Inoltre, l’MDR rafforza la figura del mandatario, i.e. il soggetto nominato da un fabbricante extra-UE e da questi autorizzato ad agire sul territorio comunitario per suo conto mediante accordo scritto. Il mandatario dovrà garantire il controllo formale della documentazione comprovante la conformità del dispositivo medico e provvedere sia alla registrazione in EUDAMED sia al controllo dell’avvenuta registrazione del fabbricante e del dispositivo medico. Esso inoltre è responsabile in solido con il fabbricante per eventuali dispositivi medici difettosi immessi in commercio.
Le nuove norme rafforzano la governance e la vigilanza del mercato dei dispositivi medici. In particolare, esse introducono:
Si tratta di una vera struttura di governance europea per i dispositivi medici che consentirà uno scambio di informazioni più frequente, affinché le decisioni normative degli Stati membri o della Commissione europea possano essere prese su una base più informata e, al contempo, gestire i problemi di sicurezza ogni volta che è necessario e appropriato ed in tempi più rapidi.
Si ritiene che per adempiere al nuovo regolamento le aziende, soprattutto le PMI, dovranno fare i conti con ridotte risorse umane ed economiche.
Di fatto, il principale cambiamento nell’ambito delle nuove normative MDR, si concentra sulla sicurezza e sulla riduzione dei rischi che deve essere ottenuta mediante processi rigorosi propedeutici all’autorizzazione e all’immissione in commercio dei dispositivi medici. Tutto ciò comporta da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici di adottare misure di garanzia della qualità più rigorose in modo che i singoli dispositivi possano essere rapidamente tracciati e recuperati in caso di emergenza. Inoltre, la nuova figura del PRRN – con provata esperienza nelle normative sui dispositivi medici e a cui deve essere affidata la gestione di tutte le questioni relative ai requisiti normativi – risulterà di difficile reperimento all’interno delle organizzazioni, soprattutto per le PMI.
Come è ovvio, il monitoraggio dei dispositivi medici, dopo l’immissione sul mercato e la valutazione continua dei rischi derivanti dal loro uso, comporterà inevitabilmente un significativo aumento dei costi e del carico amministrativo, con conseguente impossibilità per alcune aziende di continuare a sviluppare nuovi prodotti e, quindi, frenare l’innovazione per lo sviluppo dei dispositivi medici.
Inoltre, la banca dati EUDAMED non è ancora pienamente operativa e risultano attivi soli due moduli e, altresì, mancano diverse common specification e norme armonizzate per il regolamento. Senza dimenticare che le linee guida necessitano ancora chiarimenti a quasi sei mesi dalla piena operatività del MDR.
A complicare la piena applicazione del nuovo Regolamento interviene anche il fatto che, ad oggi, non tutti gli stakeholder hanno recepito il nuovo framework, ovvero: se da una parte del nostro Ministero è aggiornato, in Italia alcuni uffici pubblici periferici non hanno ancora ben compreso l’entità delle nuove normative europee o non le conoscano affatto. Basti pensare che alcuni uffici doganali rispediscono i prodotti certificati MDR perché non conoscono il Regolamento e che vengono bandite gare d’appalto con capitolati per dispositivi medici che citano solo le vecchie direttive.
Il nuovo regolamento offre ai vari attori del mercato l’opportunità di ripensare la loro innovazione e le strategie di business in quattro modi chiave:
Il nuovo contesto normativo europeo offre alle aziende produttrici di dispositivi l’opportunità di ripensare l’equilibrio del loro sviluppo di ricerca e sviluppo tra l’UNIONE europea, gli Stati Uniti e l’Asia. In passato, le aziende – in genere – introducevano prima i prodotti sul mercato europeo, raccogliendo informazioni post-commercializzazione che li preparavano per il più rigoroso processo di presentazione della FDA (Food and Drug Administration) uno o due anni dopo. Questa strategia ha permesso alle aziende di consegnare i loro prodotti sul mercato più velocemente e con costi di prova inferiori. L’aumento dei costi di sviluppo nell’UE significa che potrebbe avere più senso economico cercare prima l’autorizzazione degli Stati Uniti e ottenere l’accesso immediato al più grande mercato del mondo, prima di trasferirsi in altre regioni.
Il regolamento MDR offre nuove opportunità per le Contract Research Organization (CRO) e gli specialisti degli affari normativi in outsourcing per crescere in modo significativo, poiché molte aziende MedTech non avranno né le risorse né la volontà di gestire internamente questi nuovi requisiti.
A fronte di quanto sopra, si ritiene che, per implementare l’MDR, le aziende di dispositivi medici che operano in Europa dovranno necessariamente e quanto prima intraprendere azioni mirate in termini di:
Secondo l’MDR, la valutazione del rischio (risk assessment) del dispositivo deve comprendere:
Tutto questo servirà per produrre una documentazione da inserire nel cosiddetto technical file (file tecnico).
Ne consegue che le aziende di dispositivi medici possono impiegare la gestione del rischio per una migliore esecuzione dei progetti, migliori esperienze cliniche e sul campo e una maggiore redditività.
Di fatto, gestione del rischio significa molto di più della conformità al regolamento UE sui dispositivi medici. È doveroso ricordare che la conformità normativa non dovrebbe essere il driver principale per attuare la gestione dei rischi. I produttori di dispositivi medici dovrebbero gestire i rischi metodicamente durante ogni fase del processo di progettazione e produzione – incluso il livello concettuale – dal momento che, attraverso un’efficiente gestione dei rischi, si ottiene la mitigazione del rischio, una migliore esecuzione dei progetti, migliori esperienze cliniche e sul campo e una maggiore redditività, oltre alla conformità normativa stessa.
Si tratta di:
L’MDR pone particolare enfasi sulla riduzione del rischio “per quanto possibile”, ovvero il processo di gestione del rischio deve essere avviato dall’identificazione di attività e risorse all’inizio del progetto e man mano che il progetto si evolve. Questo è sia per le attività di progettazione che di produzione. L’inserimento periodico della gestione del rischio aiuta a garantire che lo sviluppo di un nuovo prodotto rimanga in linea ed efficiente con l’uso delle risorse.
Pertanto, le aziende devono capire l’intento dello standard e come possono acquisire valore. Imitare semplicemente il linguaggio dello standard non traduce il sistema di gestione del rischio alle esigenze specifiche dell’organizzazione, si tratta di coinvolgere tutti gli attori/persone nel processo di gestione del rischio quale leva strategica per rendere il lavoro da svolgere più facile e il prodotto migliore.
Si ritiene che, tra 10 anni, il mercato europeo dei dispositivi medici sarà cambiato radicalmente a seguito dell’implementazione dell’MDR, alterando drasticamente le strategie dei produttori di dispositivi medici e persino influire sulla composizione dei loro portafogli esistenti e futuri. Il costo della conformità sarà significativo ed impatterà negativamente sulle PMI (salvo marginali vantaggi sopra descritti). Pertanto, è fondamentale che le aziende agiscano ora, per ottenere il buy-in degli stakeholder, preparare le loro organizzazioni e iniziare a implementare i cambiamenti.
I nuovi adempimenti richiesti dal regolamento porteranno sicuramente ad una selezione più severa fra i dispositivi medici che è realmente necessario mettere sul mercato, privilegiando quelli che sono in grado di superare tutte le fasi di controllo e che soddisfano i molteplici requisiti di sicurezza ed efficacia richiesti dalla legge europea, a vantaggio dell’utente finale.
Articolo a cura di Federica Maria Rita Livelli
Nell'attuale scenario geopolitico e sanitario mondiale, caratterizzato da un'interdipendenza senza precedenti tra sistemi socio-economici e…
Le tecnologie biometriche non invasive rappresentano un'innovazione fondamentale nella prevenzione degli incidenti causati dall'affaticamento degli…
I sistemi di controllo critici, quali quelli implementati nelle centrali elettriche e nella supervisione del…
Siamo lieti di annunciare la 13a Cyber Crime Conference, che si terrà a Roma il…
La Relazione Annuale sulla Politica dell'Informazione per la Sicurezza 2025, appena pubblicata, offre un'analisi approfondita…
La sicurezza smart sta emergendo come uno dei pilastri fondamentali della trasformazione digitale, rappresentando un'intersezione…